Chieti: autovelox invisibile, la multa è annullata 

Il giudice di pace cancella la sanzione fatta con lo Scout speed dalla polizia provinciale sulla Fondovalle Alento: verbale illegittimo e incompleto, pregiudicato il diritto alla difesa

CHIETI. Il giudice di pace di Chieti annulla una multa per eccesso di velocità fatta dalla polizia provinciale con lo Scout speed, l’autovelox “dinamico” diventato l’incubo degli automobilisti. E ora una valanga di verbali può diventare carta straccia, considerando che sono ben 1.600 quelli elevati dalla Provincia utilizzando l’apparecchiatura di ultima generazione. Si tratta di un dispositivo in grado di sanzionare “in movimento” non solo gli automobilisti che sfrecciano davanti alla macchina dell’ente ma anche quelli che procedono accanto, dietro e persino chi viaggia nella direzione opposta. Fatto sta che il giudice di pace Raffaele Fiocca ha ritenuto «fondato» il ricorso presentato dall’avvocato Omar Sanelli, che assisteva una donna di 32 anni. La ricorrente era stata multata a Ripa Teatina, mentre percorreva la Fondovalle Alento alla guida della sua Lancia Y, perché avrebbe superato di 21 chilometri all’ora il limite di velocità di 70.

«Il verbale è illegittimo», si legge sul ricorso, «per la violazione dei principi di trasparenza, chiarezza e ragionevolezza che devono contraddistinguere l’operato della pubblica amministrazione». Il luogo in cui è avvenuta la violazione al codice della strada risulta «indeterminato» perché «viene indicato dal verbale con le sole indicazioni del nome della strada, del comune e delle coordinate gps, omettendo ogni altro rilievo. Non è stato possibile individuare neanche il senso di marcia che percorreva l’auto». In tal modo è stato «irrimediabilmente pregiudicato il diritto di difesa».

Fra i motivi di ricorso c’è anche la «mancata contestazione immediata». Questa non sarebbe avvenuta, si legge sul verbale, in quanto l’apparecchiatura «consente la determinazione dell’illecito in un tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento e in quanto non era possibile effettuare l’inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo». Ma l’avvocato Sanelli scrive: «La motivazione addotta è illegittima in quanto emerge un palese contrasto logico. Infatti lo Scout speed permette la determinazione dell’illecito in modo istantaneo, in quanto gli agenti accertatori hanno contezza dello stesso in via diretta, senza ulteriore attività». Adesso si attende la pubblicazione delle motivazioni di una sentenza che può aprire la strada a una raffica di annullamenti. (g.let.)