il processo

Chieti, interessi usurari al Monte dei Paschi: condannata la banca

Su un mutuo ipotecario la banca supera la soglia dei tassi consentiti, il giudice fa risarcire il cliente che dovrà riavere oltre 13mila euro

CHIETI. Interessi usurari sul mutuo ipotecario e il giudice condanna la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi corrispettivi non dovuti, pari a 13.661 euro. Il Tribunale di Chieti nella persona del giudice Camillo Romandini, si è pronunciato così nell’azione civile contro il Monte dei Paschi di Siena (Mps) promossa da un correntista, accertando l’usura del contratto di mutuo e disponendo, oltre alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, anche l'annullamento degli interessi per le rate future.

Il mutuatario dovrà quindi pagare fino alla fine del rapporto la sola quota capitale. L’importante risultato, che è destinato a fare scuola nella giurisprudenza che riguarda i tassi di mutuo applicati dalle banche, è stato ottenuto dallo studio legale degli avvocati Gabriele Balice e Paolo Cardone. Il contratto di mutuo ipotecario per una somma di 50mila euro era stato siglato da un correntista nel 2005 e prevedeva la restituzione dell'importo in trent'anni ad un tasso di interesse variabile del 3,27% mediante il pagamento di 360 rate mensili. L'indicatore sintetico di costo era stato pattuito al 3,79%, mentre il tasso di mora nella misura del 5,790%, ovvero il 2,514% in più del tasso corrispettivo. Alla data della stipula il tasso soglia anti usura veniva indicato nella misura del 5,805%, ovvero il tasso del 3,86% aumentato del 50%, previsto per la categoria di mutuo a tasso variabile per il primo trimestre del 2005. Nel caso in esame, il correntista, non sapeva che era stato pattuito un tasso contrattuale superiore al tasso soglia.

I tassi "usurari" sono stati scoperti solo dopo che ha chiesto ai suoi legali un'analisi del mutuo. Il tribunale di Chieti ha preso quindi in esame l'articolo 5 del contratto di mutuo dello sfortunato debitore che stabilisce che, in caso di inadempimento, il tasso moratorio da applicare sarebbe stato quantificato in 2,514 punti percentuali in più rispetto al "quantum" dell'interesse corrispettivo, verificandosi quindi la sostituzione del tasso corrispettivo con quello moratorio per un ammontare del 5,790% che maggiorato delle ulteriori spese previste nel contratto, ha determinato lo sforamento del tasso soglia antiusura. «Con questa sentenza» commenta l'avvocato Balice «il Tribunale di Chieti si è conformato al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione Civile intervenuta sul tema dell’usura bancaria, riconoscendo nel computo del Teg (tasso effettivo globale) anche la maggiorazione prevista per il tasso di mora e le spese previste nel contratto».