Nomine alla Pulchra Il Tar: inammissibile il ricorso di Desiati

VASTO. «Il Tar di Pescara non ha competenza sulle nomine Pulchra che vanno impugnate davanti al giudice ordinario». È lapidaria la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) che,...

VASTO. «Il Tar di Pescara non ha competenza sulle nomine Pulchra che vanno impugnate davanti al giudice ordinario». È lapidaria la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) che, pronunciandosi sul ricorso di Massimo Desiati, capogruppo consiliare di Progetto per Vasto, lo ha dichiarato inammissibile «per difetto di giurisdizione».

Non lascia spazio a dubbi il verdetto dei magistrati pescaresi Michele Eliantonio, Dino Nazzaro e Pietro De Berardinis, che il 26 settembre scorso hanno aggiunto un importante tassello alla querelle sulla designazione di Alfonso Mercogliano e di Simona Mascia, rispettivamente dirigente e funzionario comunali, quali membri del consiglio d’amministrazione della società mista a prevalente capitale pubblico. Nella società il Comune detiene il 51% del pacchetto azionario, mentre la Sapi, partner privato, ha il 49%.

Le nomine sono state impugnate da Desiati che le ha contestate sul piano politico e su quello della legittimità. Per il capogruppo di Progetto per Vasto, rappresentato dagli avvocati Giuseppina Di Risio e Vincenzo Mastrangelo, sia Mercogliano e sia la Di Mascio versano entrambi in condizioni di incompatibilità «perché sono stati incaricati di svolgere il doppio ruolo di controllori e controllati». Il Tar non è entrato nel merito nella legittimità delle nomine fatte dal sindaco Luciano Lapenna sull’onda della spending review, e si è limitato ad analizzare in via prioritaria l’esistenza del difetto di giurisdizione, questione sollevata in via preliminare dagli avvocati dell’ente, Nicolino Zaccaria e Stefano Monteferrante. «La controversia rientra tra quelle di competenza del giudice ordinario avendo il Comune agito in qualità di socio, manifestando quindi una volontà privatistica», scrivono i magistrati pescaresi, «la nomina di tutti i membri del Cda della Pulchra è stata effettuata dall’assemblea dei soci, cioè dall’organo societario a ciò deputato, mentre il sindaco si è limitato a indicare i nominativi dei componenti designati dalla parte pubblica».

Secondo il Tar la riprova che la competenza è del giudice ordinario sta anche nel fatto che «nessuno degli atti impugnati ha natura di atto o provvedimento amministrativo, trattandosi del verbale dell’assemblea di una società per azioni». (a.b.)

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