«Sì ai congedi solo di notte L’operaio va riassunto» 

La Corte di Cassazione giudica illegittimo il licenziamento da parte della Sevel Il dipendente assisteva la madre alternandosi di giorno con parenti e badanti

LANCIANO. Riottiene il posto di lavoro in Sevel dopo essere stato licenziato 4 anni fa. Protagonista della vicenda è Franco Simone, 61 anni, di Lanciano, licenziato nel luglio 2013 dalla Sevel che aveva scoperto che l’operaio, in congedo per due anni, stava con la madre solo di notte. Ma l’uomo, rappresentato dall’avvocato Angelo Manzi, durante il giorno si alternava con altre persone. A decidere il suo reintegro è la IV sezione lavoro della Cassazione che ha respinto il ricorso della Sevel e dichiarato illegittimo il licenziamento, rinviando alla Corte di appello di Campobasso per l’applicazione della decisione. Ma soprattutto, gli ermellini hanno affermato principi destinati ad aprire una breccia nei processi di questo genere. In primis che «la legge sui congedi straordinari retribuiti per assistere un familiare convivente con grave disabilità non prevede orari per l'assistenza, basta essere presenti anche solo di notte»; e che «l’assistenza non è esclusiva perché chi assiste ha diritto a spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita e di riposo».
LA STORIA. La vicenda risale al 2013 quando Simone viene licenziato perché a seguito di due settimane di pedinamento – dal 3 al 14 giugno 2013 dalle 8 alle 20- da parte di investigatori privati assoldati dalla Sevel, non viene trovato ad assistere la madre. Non era a Gessopalena, dove viveva la donna malata e dove aveva spostato la residenza per usufruire del congedo parentale. L’uomo, nelle varie udienze, ha dimostrato di aver assistito la madre di notte. L’anziana era affetta da grave demenza senile, aveva perso il ritmo sonno-veglia e aveva la tendenza alla fuga di notte. Essendo abituato a fare il turno notturno in fabbrica, il figlio aveva deciso di assisterla di sera, mentre di giorno c’erano il fratello e due badanti. Ma scattò lo stesso il licenziamento. In primo grado il giudice Andrea Belli dichiarò l’illegittimità del licenziamento, ma la Corte di appello dell’Aquila nel 2015, pur confermando l’illegittimità, escluse il diritto al reintegro e si limitò a condannare la Sevel a pagare 15 mensilità. Ora la sentenza della Cassazione permette all’operaio di recuperare il suo posto di lavoro.
LA SENTENZA. «La Corte di Cassazione ha posto fine all’odissea del lavoratore», dice l’avvocato Manzi, «perché ha stabilito che “seppure Simone era in alcuni giorni di giugno 2013 lontano dall’abitazione della madre, questo non è sufficiente a far ritenere sussistente il fatto contestato. Una volta accertato che, ferma la convivenza, il lavoratore comunque prestava continuativa assistenza notturna alla disabile, alternandosi durante il giorno con altre persone, con modalità da considerarsi compatibili con le finalità dell’intervento assistenziale, svuota di rilievo disciplinare la condotta tenuta”. Siamo soddisfatti», continua il legale, «nel corso di questi anni non abbiamo mai smesso di sperare e lottare. Il congedo straordinario per l’assistenza ai disabili da parte del lavoratore è uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti, sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia è esperienza primaria. L’abuso che se ne fa da parte di lavoratori spregiudicati non può giustificare politiche indiscriminate di repressione. Adesso toccherà alla Corte di appello di Campobasso scrivere la parola fine su questa storia, che ha anche uno strascico penale».
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