Ex dirigente dovrà risarcire la Provincia 

La Corte dei Conti lo ha condannato in appello al pagamento di 25mila euro: nel mirino l’assegnazione di un appalto

L’AQUILA. La seconda sezione giurisdizionale centrale d’Appello della Corte dei conti ha condannato Mario Pagliaro, ex dirigente della Provincia oggi in pensione, al pagamento in favore della Provincia dell’Aquila di 25mila euro.
PRIMA L’ASSOLUZIONE. Il funzionario nel gennaio del 2017 (sentenza pubblicata il 3 maggio dello stesso anno) era stato invece assolto dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo della Corte dei conti. In Appello la decisione è stata parzialmente ribaltata, nel senso che al dirigente è stata attribuita solo una parte della colpa per una vicenda che aveva visto la Provincia costretta a risarcire con oltre 97.000 euro (debito fuori bilancio) una ditta a cui era stato affidato un appalto ma senza che ce ne fossero le condizioni.
LA PROVINCIA. «La Provincia dell’Aquila» è scritto nelle premesse alla decisione d’Appello «dal maggio 2002, aveva intrapreso iniziative per la realizzazione del progetto denominato albergo diffuso che prevedeva, per il secondo stralcio operativo, il recupero di alcuni immobili (scuole elementari dismesse e parte di un borgo medioevale), di proprietà di sei diversi enti locali (Acciano, Cagnano Amiterno, Campotosto, L’Aquila, Navelli e Ocre), da adibire a ricettività diffusa. I Comuni interessati, nel 2003, avevano manifestato adesione al progetto ponendo a disposizione della Provincia gli immobili oggetto di intervento.
COFINANZIAMENTO PIT. Tale iniziativa era stata inserita tra quelle cofinanziate (per l’80%) nell’ambito del Pit del comprensorio aquilano. La fruibilità del finanziamento era condizionata, però, in base alle previsioni del disciplinare d’oneri, alla consegna dei lavori entro il termine del 18 luglio 2005. In particolare, nel bando di gara veniva inserita la previsione secondo cui l’Amministrazione provinciale si riservava la facoltà di aggiudicare la gara solo dopo il perfezionamento degli atti di comodato d’uso da formalizzarsi a cura dei Comuni aderenti all’iniziativa, senza i quali, venendo meno la disponibilità dell’immobile oggetto dei lavori, era preclusa la possibilità di aggiudicazione e relativa stipula del contratto».
SECONDO GRADO. Secondo i giudici contabili di secondo grado «l’ipotizzato nocumento è da inserire nella categoria del danno erariale indiretto e trova l’antecedente causale remoto nella condotta, asseritamente antigiuridica, del dirigente che ha proceduto all’aggiudicazione di una delle gare per la ristrutturazione di immobili pur in assenza della disponibilità dei fabbricati da sottoporre a interventi edilizi e l’antecedente causale prossimo nel pagamento dell’obbligazione pecuniaria generata all’esito di un giudizio di primo grado celebrato innanzi al giudice ordinario (condanna al risarcimento del danno in primo grado dell’Amministrazione provinciale). La circostanza che le decisioni del giudice civile siano sprovviste del carattere della definitività, essendo ancora pendente il giudizio di Appello, non esclude che, già allo stato, sia configurabile un danno erariale connotato da quei caratteri che l’unanime giurisprudenza reputa indispensabili affinché possa essere utilmente posto a fondamento di una richiesta risarcitoria innanzi al giudice contabile, ossia quello della certezza (avendo il pubblico erario subito un effettivo depauperamento) e dell’attualità (sussistendo la situazione patrimonialmente deteriore). Nella condotta che ha generato il danno contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sono ravvisabili gli estremi della colpa grave. Vi è stato un consapevole, evidente scostamento dall’alveo della legittimità, sia in fase di elaborazione della procedura che in occasione dell’aggiudicazione definitiva, con la quale sono state cristallizzate le condizioni per un assetto negoziale significativamente viziato».
RESPONSABILITÀ. «Pur sussistendo gli estremi della responsabilità amministrativa gravemente colposa in capo a Pagliaro», concludono i giudici, «al medesimo risulta addebitabile solo una porzione del danno subìto dalla Provincia. Non può essere ignorato che rilevanti anomalie sono riscontrabili anche nella fase successiva all’aggiudicazione della gara nella quale hanno operato soggetti diversi: rup, direttori dei lavori e sottoscrittore contratto». Il presidente della Provincia ha preso atto della decisione della Corte dei conti avviando il recupero della somma.
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