Il processo

Grandi rischi, per i giudici "gli esperti non erano obbligati a parlare"

La Corte d’Appello: ecco perché i 6 imputati vanno assolti. Il caso De Bernardinis

L’AQUILA. La Corte d’Appello smonta il teorema del tribunale, imputa al solo Bernardo De Bernardinis la responsabilità delle affermazioni rassicuranti, quelle fatte prima della riunione, in un’intervista in tv, e riabilita Bertolaso. Inoltre quella riunione della commissione Grandi Rischi non era valida per vizi di forma e composizione. Sono i tratti salienti della motivazione con la quale i giudici di secondo grado hanno assolto gli ex componenti della commissione Grandi Rischi (in primo grado condannati a 6 anni di carcere) infliggendo al solo De Bernardinis 2 anni con i benefici di legge. Nel processo di secondo grado furono assolti gli scienziati Franco Barberi, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Michele Calvi Mauro Dolce, Claudio Eva.

DE BERNARDINIS. «La condotta colpevole di De Bernardinis», dicono i giudici, «ebbe incidenza causale diretta nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle due scosse premonitrici». «Poiché le stesse», (riferendosi alle vittime), dicono i giudici, «sono state indotte da tali affermazioni rassicuranti a ritenere che si trattasse di un favorevole fenomeno di scarico di energia e, conseguentemente, ad abbandonare le pregresse abitudini di cautela, restando nelle abitazioni che crollarono per effetto del sisma».

La colpevolezza dell’ex vice capo della Protezione civile poggia solo sull’intervista fatta prima della riunione. Chiaro, poi, il passaggio dei giudici alla «colpa generica sotto il profilo della negligenza e dell'imprudenza con esclusivo riferimento al contenuto dell'intervista». Secondo la Corte queste dichiarazioni «esprimono concetti errati e rassicuranti, non potendo qualificarsi la situazione in atto come favorevole e priva di pericolosità; esse inoltre potevano indurre i fruitori delle informazioni ad attribuire le medesime valutazioni tranquillizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili evoluzioni anche agli esperti che si accingevano a procedere alla valutazione richiesta dal dipartimento di Protezione Civile». Secondo la Corte questa condotta viola «i canoni di diligenza nel controllo preventivo di correttezza di quanto si comunicava alla popolazione e di prudenza nella gestione della situazione del rischio dovendo l'agente prevedere la possibilità che tali dichiarazioni potessero indurre nella popolazione».

La Corte, invece, ritiene che le dichiarazioni riferite dallo stesso De Bernardinis, che ha presieduto la conferenza stampa e del professor Franco Barberi dopo la riunione, «riportino correttamente i contenuti delle valutazioni scientifiche effettuate nel corso della riunione e che siano prive di ingiustificati toni rassicuranti tali da indurre modificazioni nella percezione del rischio da parte dei cittadini». In sostanza quelle affermazioni «non avrebbero indotto la gente a cambiare abitudini dopo scosse forti, come quella di uscire di casa».

Leggi le motivazioni della sentenza

Grandi Rischi by LucaTraini

LA RIUNIONE. La riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo 2009, la prima fuori Roma, a detta del collegio giudicante, non era valida: sia per le modalità di convocazione sia per la mancanza del numero legale di 10 componenti effettivi. Ve ne erano solo 4: si tratta di Barberi, Boschi, Calvi, Eva. E Selvaggi era lì nelle veste di amico di Boschi.

SENTENZA BILLI DEMOLITA. Secondo i giudici l'obiettivo della riunione era di informare i cittadini e non è certo che, contrariamente a quanto dichiara il tribunale con la sentenza del giudice Marco Billi, «gli scienziati sapessero del comunicato stampa diffuso il giorno prima e che erano a conoscenza dell'obbligo di informare i cittadini del contenuto delle loro valutazioni». La Corte (Francabandera Flamini, De Matteis) sostiene che «l'indagine svolta dal primo giudice non possa essere condivisa, poiché attiene, almeno nelle sue linee programmatiche, sovente e contradditoriamente abbandonate, alle modalità della trattazione, ritenuta approssimativa, generica e inefficace e tralasci il merito, quello dell'erroneità della valutazione effettuata sul piano scientifico, pervenendo a conclusioni incerte e fallaci, inidonee a costituire la base dell'accusa di omicidio colposo plurimo. Il processo non offre sostegno all'accusa di condotta colposa in relazione alle affermazioni e valutazioni formulate da ognuno degli imputati nella riunione, così come verbalizzate e confermate dalle testimonianze, il cui contenuto non è assimilabile a quello dell'intervista rilasciata da De Bernardinis prima della riunione».

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