«La Strada dei Parchi paghi il suolo pubblico»

Giudice ordina il pagamento del canone per l’occupazione da versare al Comune Bocciata la tesi dell’esenzione, ma è stato presentato un ricorso in appello

L’AQUILA. Il pagamento del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) è al centro di controversie legali tra la Strada dei Parchi (che ritiene di non dovere nulla) e il Comune dell’Aquila, che lo esige.

Nel mirino un’area nella quale passa l’autostrada nel territorio comunale per la quale, secondo l’ente, ricorrono gli estremi del pagamento in quanto gravata da uso civico. Sta di fatto che dopo una serie di “scaramucce” il caso è finito davanti a un giudice del tribunale civile.

Questi, con sentenza depositata alcune settimane fa, ha dato ragione al Comune e alle tesi sostenute dagli avvocati dell’ente Domenico de Nardis e Andrea Liberatore imponendo alla società che gestisce le autostrade in Abruzzo di pagare una sanzione che non è certamente alta, circa 11mila euro più le spese di giudizio, ma fissa un criterio importante. Una decisione che, va detto, è stata già impugnata dai legali della società che hanno fatto notificare un ricorso in appello per rimettere tutto in gioco. Il Comune ha già preso le contromisure e, con una delibera, ha stabilito che l’Avvocatura debba costituirsi, anche sulla sorta di alcune decisioni degli Usi civici esibite nel giudizio.

Una partita tutta da giocare anche se, tempo addietro, la Corte d’Appello dell’Aquila, in riferimento a una vicenda non riguardante il capoluogo di regione, ma simile, ha rigettato l’impugnazione presentata dalla società Strada dei Parchi in ordine, per l’appunto, al quesito dell’assoggettabilità al canone Cosap delle società private che gestiscono concessioni autostradali e che, con i loro viadotti, occupano lo spazio sovrastante le strade provinciali o comunali. Con quella decisione, dunque, fu ribadita l’inapplicabilità dell’esenzione alle società concessionarie delle reti autostradali già prevista per le “occupazioni effettuate dallo Stato”. Quanto alle tariffe di questo canone, esse sono stabilite dai Comuni e dalle Province che poi provvedono alla riscossione e alla disciplina tramite un regolamento. Il giudice competente è quello ordinario e non la commissione tributaria in quanto non si tratta di una tassa vera e propria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una decisione di un anno fa.

Sempre la giunta comunale ha autorizzato l’Avvocatura a costituirsi nel giudizio promosso dal dirigente Vittorio Fabrizi dinanzi al magistrato del lavoro. Con tale ricorso chiede che l’ente sia condannato al risarcimento dei danni connesso a un provvedimento adottato in seguito a una vicenda giudiziaria dalla quale egli fu completamente scagionato.

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