Mutui sisma sospesi: gli interessi si pagano solo su rate bloccate

La sentenza dell’arbitro bancario chiarisce il caso I giudici: «Gli istituti devono aiutare le popolazioni»

L’AQUILA. Una sentenza dell’Arbitro bancario finanziario (nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale di controversie di cui Bankitalia nomina 3 membri su 5), dà un po’ di respiro alle centinaia di aquilani che hanno contratto dei mutui poi sospesi a causa del terremoto.

In relazione a un ricorso presentato dagli avvocati aquilani Silvia De Santis e Christian Ianni, ha stabilito una volta per tutte, bocciando la tesi della Bper, che il calcolo degli interessi bancari sulle sospensioni imputabili al sisma del 2009 vada effettuato sui singoli ratei sospesi e non sull’intero capitale residuo. In soldoni si tratta di un risparmio di un certo rilievo.

Nello specifico, il collegio ha riconosciuto che la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi l’importo di 215 euro invece di quello di oltre tremila euro che è stato corrisposto. Ha disposto, inoltre, che la somma in eccesso vada restituita. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di piccole somme che, però, per i tanti aquilani che annaspano nel dopo sisma, risultano tutt’altro che esigue. Se poi si fa un conto generale della massa di ricorsi, allora la somma totale ammonta a cifre assai considerevoli. In occasione di una precedente controversia lo stesso Collegio ha stabilito che il mutuatario è tenuto a versare alla banca 85 euro, che è una cifra ben lontana dagli oltre 2mila richiesti.

«Non appare irragionevole ritenere», si legge nella motivazione, «sulla base dei princìpi riconducibili all’articolo 2 della Costituzione, che sussista un dovere delle banche di concorrere alla realizzazione delle istanze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, attesa la difficoltà, oggettivamente evidente, di onorare con puntualità le scadenze dei debiti contratti».

«Nel provvedimento in questione», dicono gli avvocati che hanno presentato il ricorso, «l’organismo va anche oltre chiarendo, come da noi sostenuto, che pure per le pattuizioni di proroga della sospensione tra cliente e banca successive alla sospensione ex lege vada applicato lo stesso criterio di calcolo, salvo diverse pattuizioni».

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