gli sposini ci ripensano

Lei 16 anni, lui 18 E un bimbo in arrivo

PESCARA. Sedici anni lei, diciotto lui. Erano gli Anni ’70, e nonostante i fermenti di una società che stava cambiando, nonostante il ’68 che si era portato via stereotipi e tabù, un figlio senza...

PESCARA. Sedici anni lei, diciotto lui. Erano gli Anni ’70, e nonostante i fermenti di una società che stava cambiando, nonostante il ’68 che si era portato via stereotipi e tabù, un figlio senza essere sposati era troppo per le famiglie dei due ragazzi. E fu così che si sposarono in chiesa a Chieti. Un matrimonio che ben presto manifestò tutti i limiti insiti in quel timido e poco convinto “sì” pronunciato davanti all’altare, per mettere a tacere i pettegolezzi di una società profondamente intrisa di quella cultura cattolica per la quale un bambino concepito fuori dal matrimonio era ancora “il figlio del peccato”. E così passarono gli anni, una ventina. Il ragazzo cresceva, mentre mamma e papà erano sempre più distanti l’uno dall’altra, sopportandosi. Apparentemente il ménage familiare trascorreva senza scossoni, ma entrambi coltivavano relazioni parallele, discretamente. Due bravi genitori, insomma, ma persone che non avevano più nulla da dirsi, la cui missione si era esaurita con l’arrivo dell’età adulta del figlio. Era ora di riprendersi la propria libertà. E così, era arrivato il momento di separarsi, anche perché lui nel frattempo aveva incontrato una donna con la quale aveva deciso, sì, stavolta aveva deciso, di volerci dividere un pezzo di vita. La nuova compagna, però, ci teneva a sposarsi in chiesa, e anche lui nel frattempo aveva maturato una consapevolezza diversa, anche per quanto riguarda i fatti dell’anima. Entrambi, a questo punto, hanno deciso di rivolgersi all’avvocato Giuseppe Orsini, civilista, matrimonialista e patrocinante alla Sacra Rota, per chiedere se ci fossero gli estremi per chiedere l’annullamento davanti alla giurisdizione religiosa. Si trattava, ha spiegato, del classico caso di incapacità psico-affettiva che fa capo all’articolo 1095 del codice di diritto canonico, secondo il quale sono incapaci a contrarre matrimonio «coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente».