Ponte nuovo, il Tar ferma i lavori

Accolto il ricorso di Liberatoscioli, annullate delibere e atti del Comune

PESCARA. I lavori del Ponte nuovo, l'opera più grande che l'amministrazione comunale ha promesso di mettere in cantiere entro breve tempo, non possono partire. Una sentenza del Tar ha annullato tutti gli atti del consiglio con cui sono stati approvati la variante al prg, il progetto definitivo e persino il decreto di esproprio delle aree utilizzate per la messa in sicurezza degli argini del fiume.

I giudici del Tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso presentato dalla società Generalmarmi - di Fiorello e Paolo Liberatoscioli - per contestare la legittimità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale per espropriare parte del terreno di sua proprietà per realizzare il Ponte nuovo.

Un duro colpo per l'ente, che ora dovrà rifare anche le procedure della gara d'appalto con una lievitazione dei costi per la realizzazione dell'opera. La giunta, comunque, ha dato incarico all'ufficio legale affinché presenti ricorso al Consiglio di Stato. Lo ha confermato il vice sindaco Berardino Fiorilli. Ma il contenzioso rischia di ritardare la costruzione del ponte molto atteso dai cittadini, perché consentirà di raggiungere in breve tempo la stazione centrale direttamente dall'Asse attrezzato.

La Generalmarmi, difesa dall'avvocato Osvaldo Prosperi, aveva richiesto al Tar di annullare le delibere del consiglio comunale, del primo agosto 2008, di approvazione del progetto preliminare; del 9 febbraio, 2009, di esame delle osservazioni; del 30 settembre 2009, di approvazione della variante allo strumento urbanistico; del 9 dicembre 2009, di approvazione del progetto definitivo; nonché tutti gli atti, compreso il decreto del 9 febbraio scorso, di occupazione d'urgenza del terreno della società. Secondo il ricorso della Generalmarmi, tutti questi documenti sarebbero inficiati da illegittimità, in quanto l'apposizione del vincolo espropriativo e la successiva comunicazione agli interessati sarebbero avvenuti in ritardo e non invece prima dell'approvazione del progetto definitivo.

La sentenza del Tar dà in parte ragione alla società. «L'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica», sostengono i giudici, «ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità. Prima dell'adozione di tale atto andava garantita la possibilità dei proprietari delle aree di interloquire con l'amministrazione e di contestare in tale sede nel merito le scelte progettuali definitive da effettuare».

«Sembra evidente», prosegue il Tar, «che tale comunicazione non sia stata effettuata prima dell'approvazione del progetto definitivo, che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera».

Le conseguenze sono pesanti. Il Tar ha annullato l'approvazione della variante al prg, nella parte in cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera; la delibera di approvazione del progetto definitivo; e il decreto di occupazione d'urgenza del terreno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA