Sì ai fondi per i giochi con vincite on line 

Società che brevetta software vince il ricorso al Tar contro la Regione. I giudici: «Anche questa è un’attività produttiva»

PESCARA . Lo sviluppo di giochi per computer e tutte le altre piattaforme, comprese quelle online con vincite in denaro, rientra nella produzione di beni e servizi, e dunque, può ricevere fondi regionali per attività produttive. A stabilirlo è una sentenza della sezione dell’Aquila del Tar Abruzzo, che ha accolto il ricorso presentato dalla Skillpower Srl. La società, rappresentata dagli avvocati Roberto Colagrande e Lanfranco Massimi, aveva presentato domanda per la partecipazione a un avviso pubblico bandito dalla Regione, per la concessione di finanziamenti per interventi di sostegno a piccole e medie imprese ricadenti in «aree di crisi non complessa», ma era stata esclusa per punteggio insufficiente.
Contro il provvedimento era partito il ricorso al Tar, per chiedere l’annullamento della nota con la quale il Dipartimento sviluppo economico, politiche del lavoro, istruzione ricerca e università – servizio competitività e attrazione degli investimenti della Regione che, a febbraio di quest’anno aveva disposto l'esclusione della ricorrente dai finanziamenti.
Secondo i giudici (Antonio Amicuzzi, presidente, Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere, Mario Gabriele Perpetuini, primo referendario, estensore), «la piattaforma informatica e i giochi devono essere considerati beni a prescindere dalla consistenza immateriale degli stessi essendo, invece, rilevante la valutabilità degli stessi dal punto di vista economico. Considerato che la ricorrente produce e commercializza sia il software-piattaforma, che si interfaccia con ogni operatore e azienda del sistema produttivo del “gaming online”, sia il software da installare sui terminali dei clienti finali per poter giocare online, sia ancora i giochi di abilità cui sarà possibile accedere tramite i predetti software applicativi», si legge nella sentenza, «è manifestamente illogico sostenere che la ricorrente non realizzi un prodotto né offra un servizio». Il collegio ha rilevato che tutte queste circostanze «possano avere indubbie ripercussioni sull’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione dei progetti». La produzione di beni e servizi, per i giudici amministrativi, «ricomprende evidentemente anche quei prodotti “immateriali” tipici dell’industria informatica».
In particolare, l’innovatività della produzione, si legge ancora nella sentenza, è rappresentata anche dalla circostanza che l’azienda ha depositato una richiesta di brevetto, in Italia e in Europa, per quattro giochi di abilità con vincita di denaro. «Ciò rappresenta un indice dell’attitudine del progetto a essere conosciuto a livello internazionale e della significativa possibilità di intercettare quote di mercato sopranazionali».
Il Tar, nell’accogliere il ricorso, ha anche condannato la Regione al pagamento delle spese di contenzioso, fissate in duemila euro.