«Si è spacciato da grafologo e ha ingannato i magistrati»

Chiesto il processo per un 62enne che lavora come consulente del tribunale L’accusa: ha attestato falsamente di possedere i requisiti. Udienza il 7 luglio

PESCARA. Lavora come consulente del tribunale chiamato a valutare l’autenticità delle firme eppure, secondo l’accusa, non sarebbe un grafologo e non avrebbe neanche la laurea. E’ sulle competenze e sui titoli di un 62enne sedicente grafologo che sta facendo luce un’inchiesta del pm Silvia Santoro con al centro un perito del tribunale che si occupa di dirimere contenziosi: pagamenti attestati da sottoscrizioni, consulenze per la procura e, complessivamente, una quarantina di casi al tribunale civile. Solo che il perito in questione, pur presentandosi come grafologo forense, secondo l’accusa non avrebbe seguito un percorso formativo riconosciuto e a mettere in dubbio la sua professionalità sarebbe stato il confronto con un altro perito e quell’«errore gravissimo rispetto al metodo grafologico».

Chiuse le indagini, il pmha chiesto il rinvio a giudizio per un 62enne della provincia di Pescara a cui viene contestato «in più occasioni di aver attestato falsamente davanti ai giudici e ai pubblici ministeri di essere grafologo forense e di possedere tutti i requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti e dei periti presso la Camera di commercio». Se il caso, sollecitato dall’avvocato Tania Mantero Mortillaro, è partito da un esposto su una perizia per il mancato pagamento di forniture edili e per la verifica dell’autenticità di una sottoscrizione, l’inchiesta si occuperà di valutare anche le altre consulenze effettuate dal perito mentre sembrerebbe che il professionista sia stato chiamato anche a esprimersi sull’autenticità delle firme di un testamento. Nel frattempo, come ricorda l’avvocato nell’esposto inviato al presidente del tribunale Giuseppe Antonio Cassano, «una perizia errata ha gravi ripercussioni sia dal punto di vista del danno essenziale che di quello economico».

E’ nata dall’autenticità della sottoscrizione di un documento sul pagamento di una fornitura edile il fascicolo che accerterà se il consulente del tribunale è un grafologo oppure si spaccia per tale e che, al momento, parla con un’accusa di falsa dichiarazione sulle qualità personali. L’udienza preliminare comincerà il 7 luglio.

Secondo l’esposto inviato al tribunale e in cui, nelle conclusioni, si chiede di verificare «le credenziali» dell’uomo, nel fascicolo della Camera di commercio del perito non ci sarebbe «nessun titolo di studio in grafologia né il conseguimento del titolo in dottore in grafologia e, in ogni caso, il completamento di un percorso formativo». Così, secondo le carte acquisite nell’inchiesta sembrerebbe che il presunto grafologo non sarebbe laureato. Né, durante l’interrogatorio, l’uomo avrebbe fornito risposte precise ma prima avrebbe detto di aver seguito un corso in grafologia e una specializzazione di cui, però, avrebbe «perso l’attestato» e, poi, avrebbe aggiunto di «non ricordare i corsi seguiti così tanti anni fa» ma di essere stato, comunque, relatore o docente in qualche università. Sarà l’inchiesta a dire se il perito può esercitare o meno la sua professione e, intanto, l’avvocato ha chiesto lumi al presidente del tribunale perché, come scrive, «spetta al tribunale il compito di vigilare sui consulenti tecnici».

Quella del grafologo appartiene alle cosiddette professioni “non protette”, ovvero quelle professioni che non necessitano dell’iscrizione a un albo ma che sono comunque vincolate, come ricorda l’avvocato Mantero Mortillaro, «a un percorso di studi in grafologia che permetta poi l’iscrizione a un’associazione riconosciuta». Il caso del grafologo porta così il legale a fare una riflessione più ampia sul reclutamento dei consulenti perché, come spiega, «spesso i tribunali permettono la diretta migrazione dell’elenco dei consulenti d’ufficio di chiunque si sia preliminarmente iscritto tra i periti extragiudiziali della Camera di commercio. Ma la differenza tra la funzione del perito extragiudiziale e quello giudiziale non è di poco conto perché», come conclude, «nel primo caso l’elenco dei periti extragiudiziali non ha valore abilitante ma svolge la funzioni di mera pubblicità».

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