L'avvocato Berardo Di Ferdinando

Giulianova, casa ipotecata per i debiti, ma il giudice ferma Equitalia 

La commissione tributaria annulla l’atto perché l’abitazione era in un fondo patrimoniale. I 131mila euro da versare all’erario riguardano una vecchia attività imprenditoriale

GIULIANOVA. Vince la sua battaglia contro Equitalia, che gli aveva ipotecato la casa. E’ la storia di M.S. di Giulianova che nel febbraio 2016 si è visto iscrivere un’ipoteca sull’abitazione in cui vive con la moglie e i figli.
In effetti M.S., che prima di sposarsi aveva un’impresa individuale – faceva il procacciatore d’affari – aveva accumulato, nei confronti dell’erario, un debito di 65.766 euro poi arrivato a 131mila. Si tratta in massima parte di debiti Irpef, Iva, Irap, Camera di commercio e in minima parte contravvenzioni automobilistiche. Tutte, insomma, collegate all’attività svolta da M.S. e successivamente chiusa. Conclusa la sfortunata parentesi lavorativa – tanto che non era risuscito a pagare gli oneri fiscali e contributivi – M.S. ha voltato pagina e si è sposato. Nel maggio 2013 ha costituito un fondo patrimoniale con il coniuge, davanti a un notaio in cui ha fatto confluire l’abitazione. Questo però non ha fermato Equitalia che nel 2016 ha iscritto l’ipoteca. A questo punto il legale di M.S., avvocato Berardo Di Ferdinando, ha fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale, che prima ha sospeso, poi ha annullato l’iscrizione dell’ipoteca.
La commissione fa notare che una giurisprudenza di Cassazione stabilisce che «i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti nella loro destinazione dai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazione assunte nell’interesse della famiglia».
Quindi sarebbe stata accettabile se M.S. non avesse pagato imposte come Imu o Tia, ma non contributi e tasse che ineriscono al lavoro, come d’altronde dispone l’articolo 160 del codice civile «il quale pone il divieto all’espropriabilità da parte dei creditori per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia». Da qui la cancellazione dell’ipoteca a cura e spese di Equitalia. (a.f.)
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