Teramo, la Cassazione conferma: mobbing allo Zooprofilattico 

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’istituto: inammissibile. Chiuso il caso di un dipendente vittima dei comportamenti scorretti dopo aver denunciato la presenza di amianto nella sede

TERAMO. Ai giudici della Cassazione sono bastate poco meno di quattro pagine per dichiarare inammissibile il ricorso e imprimere il sigillo della condanna per mobbing all’istituto zooprofilattico. Perchè se servono tre gradi di giudizio per accertare il rispetto delle regole, allora in questo caso va ricordato che sia il giudice del lavoro di primo grado e sia la corte d’appello hanno riconosciuto «la situazione mobbizzante» al medico veterinario dipendente dell’Izs che dopo aver segnalato la presenza di amianto sul posto di lavoro aveva accusato l’ente di averlo perseguitato dal 2008 al 2011 con cinque provvedimenti disciplinari procurandogli «uno stato di depressione, stress e ansia».

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A maggio del 2015 il giudice del lavoro del tribunale di Teramo Maria Rosaria Pietropaolo aveva accolto il ricorso del dipendente, riconoscendogli l’insorgenza di una malattia professionale e di un danno biologico e per questo aveva condannato l’istituto a risarcirlo con 12mila euro. La sentenza era stata impugnata dallo Zooprofilattico, ma i giudici di secondo grado (collegio presieduto da Rita Sannite) avevano respinto il ricorso scrivendo: «La sentenza merita conferma per la situazione mobbizzante riconosciuta dal primo giudice con riferimento alla pretestuosità delle sanzioni e alla loro reiterazione nel tempo». Una delle contestazioni riguardava il caso in cui il dipendente aveva scattato delle foto del proprio ambiente di lavoro per denunciare la presenza di amianto. A questo proposito i magistrati avevano scritto: «Si ritiene che la sanzione comminata appaia ingiustificata e decisamente non proporzionata all’entità dei fatti contestati, che ancora una volta si ricollegano alle problematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavori e alla conseguente legittima facoltà del lavoratore di assumere iniziative per tutelare la propria salute fisica». L’avvocato Sigmar Frattarelli ( che ha assistito il dipendente in Appello e in Cassazione, mentre in primo grado l’uomo era stato assistito dall’avvocato Enzo Piersanti) così commenta: «La Suprema corte ha rigettato il ricorso dell’Izs e ha ritenuto corretta e ineccepibile la motivazione della corte d’appello in ordine alla illegittimità e ingiustizia di ciascuna delle sanzioni disciplinari inflitte al dipendente tutte infondate e dettate soltanto da intento vessatorio e persecutorio». Dice il presidente dell’Izs Manola Di Pasquale: «C’è una sentenza che riconosce che ci sono stati comportamenti non rispettoso dei ruoli e delle attività svolte dai dipendenti. Ne possiamo solo prendere atto. Negli ultimi anni, con la nuova governance, si è posto in essere tutta una serie di attività e di riconoscimenti dei diritti, anche retributivi, a tutti i dipendenti. Siamo convinti che non ci saranno più episodi. L’attività della nuova governance, in via preliminare, è stata rivolta alla risoluzione bonaria dei numerosi contenziosi che l’istituto aveva con i dipendenti su vari argomenti».
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