Era la convivente e non la badante, assolto 

Un 68enne di Sulmona era accusato di non avere mai pagato la giovane ucraina che era in casa sua

SULMONA. Era finito sotto processo per aver preso in servizio come badante una cittadina ucraina che non aveva il permesso di soggiorno, violando il Testo unico sull’immigrazione. Ieri l’uomo è stato assolto perché è riuscito a dimostrare che la donna, Y.L., era la sua convivente, con la quale aveva cercato di instaurare una relazione. Il giudice onorario del tribunale di Sulmona Concetta Buccini ha creduto alla versione di Carlo Carrozza, 68enne sulmonese, che è stato assolto perché il fatto non sussiste. La vicenda risale alla sera del 12 aprile 2014, quando Carrozza torna nella sua abitazione e trova la giovane ucraina ubriaca, in stato euforico e alterato. Le chiede cosa avesse fatto, ma lei lo avrebbe aggredito verbalmente, tanto da costringerlo a richiedere l’intervento di una volante della polizia. Gli agenti arrivano a casa dell’uomo, dove la donna comincia a lamentarsi di non essere mai stata pagata per il suo lavoro di badante. Tra le urla gli agenti decidono di portare la donna in commissariato.
Davanti alla polizia la giovane ucraina dichiara di non essere stata mai pagata per il suo lavoro di badante e il 68enne viene accusato di avere violato il Testo unico sull’immigrazione, visto che la donna non era in regola con il permesso di soggiorno.
Il castello accusatorio, però, è completamente caduto nel corso del processo. L’imputato, difeso dall’avvocato del foro di Sulmona Alberto Paolini, ha dichiarato davanti al giudice che la giovane ucraina non era una sua dipendente, ma solo una compagna che aveva conosciuto tramite un’amica in comune. I due – secondo il suo racconto – si erano conosciuti i primi giorni di marzo e dopo poco lei aveva accettato la proposta dell’uomo di trasferirsi a casa sua per fargli compagnia. Una convivenza durata circa un mese, fino alla sera del 12 aprile.
Carrozza ha inoltre motivato la cosa spiegando che i due condividevano lo stesso letto e che lei mai si era occupata della faccende domestiche, né tanto meno della figlia disabile di lui, che veniva accudita dalla cognata e da una cooperativa sulmonese. È stata quindi pronunciata la sentenza di assoluzione, richiesta anche dal pubblico ministero, perché il fatto non sussiste. (f.p.)
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