Bollette luce e gas: pagamento a rate anche se scadute

Agevolazioni per i clienti morosi approvate dall’Autorità per l’energia. Più tutele anche contro i distacchi

PESCARA. Con un occhio alla crisi e l’altro al portafoglio sempre più sgonfio degli italiani, l’Autorità per l’Energia ha approvato un provvedimento che dà modo agli utenti di pagare a rate la bolletta della luce o del gas anche se questa è scaduta.

In sostanza, l’authority ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette anche dopo la scadenza di pagamento, con un allungamento dei tempi a disposizione, e un rafforzamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora e dunque di rischio di distacco dell’utenza.

I tempi. In particolare, per i clienti serviti nei regimi di tutela (coloro cioè che si servono del loro fornitore storico alle condizioni definite dall’Autorità, la stragrande maggioranza degli utenti), la richiesta per ottenere il pagamento a rate ora potrà essere effettuata anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei 20 attuali.

La messa in mora. A tutela dei consumatori, spiega inoltre l’Autorità presieduta da Guido Pier Paolo Bortoni, la comunicazione di messa in mora (quindi la richiesta di pagamento se non si vuol perdere il servizio) sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora, altrimenti il venditore non potrà richiedere la sospensione della fornitura. La lettera dovrà contenere, tra l’altro, il termine ultimo entro il quale il cliente è tenuto a pagare e il termine minimo tra questa scadenza e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura.

Rateizzazione obbligatoria. Per i servizi di tutela elettricità e gas viene quindi garantito più tempo per richiedere la rateizzazione, che deve essere obbligatoriamente offerta al cliente ad esempio in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.

La sospensione del servizio. Prima di chiedere la sospensione per morosità o in caso di conguagli o di importi anomali, la società deve comunque rispondere ai reclami scritti dei clienti. In caso di mancato rispetto delle regole, continua l’Autorità, sono previsti indennizzi automatici per il cliente: 30 euro se la forniotura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione per raccomandata sulla costituzione in mora; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e la società, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste. In questo caso, inoltre, non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.

Vengono poi rese omogenee le disposizioni sulla rateizzazione nei due settori. Il provvedimento si inquadra in un processo di modifiche del mercato diretto verso i piccoli clienti che prevede anche interventi ritenuti prioritari sulle modalità per incentivare la fatturazione su consumi effettivi o autoletture e per la piena implementazione del Sistema Informativo Integrato.

È stato invece deciso di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione della nuova disciplina del sistema indennitario, per il quale si prevede l’estensione anche al settore gas, mentre il Garante ha rinviato ad ulteriori approfondimenti ogni scelta sull’eventuale creazione o meno di un elenco morosi.

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