CONCESSIONI

Il Consiglio di Stato tutela gli investimenti dei balneatori

L'indennizzo dev'essere pari al valore commerciale delle aziende costituite su demanio marittimo e che hanno investito

ROMA. L’articolo 49 del Codice della navigazione può impedire la messa a gara delle concessioni demaniali marittime. È la conclusione a cui è arrivato il Consiglio di Stato con l’ordinanza numero 138 del 17 gennaio scorso, che ha sospeso un bando di gara per la riassegnazione di una concessione demaniale marittima in Lazio, in quanto prevedeva la devoluzione delle opere in danno del concessionario uscente.

Inoltre, sottolinea l’ordinanza di Palazzo Spada, «l’ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni giuridiche ed economiche dei soggetti che hanno realizzato investimenti nelle aree demaniali in concessione, mediante la corresponsione di un indennizzo, come statuito dall’art. 4, comma 2, lettere c) e i) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ancorché nel contesto delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sportive, ma con statuizione avente portata sistematica generale, che sottolinea, in particolare, il rilievo degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali facenti parte del compendio aziendale del concessionario».