La Consulta cancella il Parco Costa dei Trabocchi: "Solo lo Stato può istituirlo"

I giudici costituzionali bocciano la legge istituzionale 38 del 2015 che porta la firma di Pietrucci, Monticelli e Mazzocca: è una riserva marina e la Regione non ha le competenze

PESCARA. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 36 depositata il 15 febbraio 2017, ha dichiarato illegittima la legge regionale 38 del  2015 che istituisce il Parco naturale regionale della Costa dei Trabocchi, che porta la firma di Pierpaolo Pietrucci e Luciano Monticelli del Partito democratico e di Mario Mazzocca di Sinistra ecologia libertà. In pratica, la Regione Abruzzo non aveva il potere di istruire il Parco perché, essendo di fatto una riserva marina, la competenza spetta allo Stato.

L’area protetta era stata individuata su sei miglia marine tra il confine nord del comune di San Vito Chietino e il confine sud del Comune di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti. Una legge approvata all'unanimità, e salutata come uno degli strumenti messi in campo dall’Abruzzo per opporsi ad ogni ipotesi di insediamento di trivelle petrolifere davanti ad uno dei tratti di costa più caratteristici e pregiati del mare Adriatico. In attesa anche dell'istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina, previsto da una legge nazionale del lontano 2001, ma che dopo 17 anni ancora non riesce a vedere la luce perché non c'è l'accordo sulla perimetrazione.

La legge 38 è stata però impugnata alla Corte costituzionale, nel dicembre 2015, dal governo di Matteo Renzi, sostenendo l'invasione nella materia di esclusiva competenza statale, da parte della Regione Abruzzo in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. La Consulta, dopo due anni, ha dato ragione al Governo. La Regione non si è costituita in giudizio a difesa della legittimità della sua legge. Nella sentenza pubblicata ieri pomeriggio si conferma che quello della Costa dei Trabocchi viene sì definito Parco naturale regionale, ma nei fatti è una Riserva marina, come specificato nell'articolo 2 della legge, dove si dice che “Il Parco è composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa”. La perimetrazione del Parco naturale, scrive dunque la Corte, “comprende esclusivamente un tratto di mare”.

Cosa ben diversa rispetto ad un parco naturale regionale, che, viene ricordato, “deve essere costituito da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici”, e deve avere “rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali”. E poco conta che nella relazione della legge si parla di area costiera già individuata come Sito di importanza comunitaria (Sic). Una considerazione che non sposta di un millimetro i termini della questione di legittimità costituzionale.

“Un Parco naturale regionale – ribadisce infatti la Consulta - solo marginalmente può comprendere anche tratti di mare prospicienti la costa”, mentre “la reale portata della legge in esame è tesa, in realtà, alla creazione di un'area marina protetta in violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni”.

Per quanto riguarda invece il Parco nazionale della Costa Teatina, che in parte interessa anche la costa dei trabocchi, si attende ancora che si definiscano i suoi confini. La proposta di perimetrazione depositata nel maggio del 2015 dal commissario ad acta nominato dal governo, Giuseppe De Dominicis, è stata contestata da parte dei sindaci dell'area interessata, preoccupati per i vincoli ambientali. Una situazione di stallo destinata a permanere tale per ancora molto tempo.