il codice

La difesa deve essere proporzionale all'offesa

La legittima difesa in Italia è disciplinata dall'articolo 52 del codice penale. L'ordinamento giuridico consente la legittima difesa nel caso in cui insorga un pericolo imminente per sé o per altri da cui è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all'autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Il codice prevede però la non punibilità per chi è stato costretto a difendersi, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Anche nei casi di violazione di domicilio, deve esserci proporzione della reazione rispetto all’offesa se si usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere. Si parla di eccesso colposo di legittima difesa di fronte a una reazione di difesa eccessiva. In questo caso non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa. La norma di riferimento è l'articolo 55 del codice penale. Il codice prevede inoltre che l'onere della prova incombe sul soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante. La valutazione del fatto è poi rimessa al libero convincimento del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze oggettive: l'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; i mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contemperamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce. Si parla invece di legittima difesa putativa quando un individuo si creda minacciato mentre effettivamente il pericolo non sussiste.