Più facile difendersi dai ladri ma la casa non è zona franca 

C’è sempre proporzionalità rispetto all’offesa se si è nella propria abitazione Resta la possibilità di essere processati. Pene più severe per chi viola il domicilio

Come è noto, anche per il clamore mediatico che ha suscitato la notizia, il Senato della repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante modifiche al codice penale e ad altre disposizioni riguardanti la legittima difesa.
Nel nostro ordinamento è prevista, in termini generali, (art.52 codice penale) la non punibilità per quella persona che, al verificarsi di determinate condizioni, si difende contro un pericolo che minacci un proprio od un altrui “diritto”, purché la difesa sia proporzionata all’offesa.
Insieme a questa ipotesi generale di difesa legittima già nel 2006 il legislatore era intervenuto (legge n.59/2006) prevedendo una ipotesa specifica di legittima difesa cosiddetta domiciliare (cioè attuata all’interno di un domicilio domestico e/o lavorativo). In questo caso la legge prevedeva, in favore della “vittima” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa.
Oggi il legislatore interviene di nuovo sul punto apportando ulteriori modifiche agli articoli 52(legittima difesa) e 55 (eccesso colposo) del codice penale e disciplinando ulteriormente e nei limiti di cui in seguito, la difesa legittima domiciliare.
COSA CAMBIA IN CONCRETO?
Il legislatore è tornato sul concetto di proporzionalità tra offesa e difesa apportando una modifica sostanziale all’art. 52 c.p. e aggiungendo l’avverbio sempre in relazione alla sussistenza del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa.
Mentre nella precedente formulazione si prevedeva l’esistenza della proporzione tra offesa e difesa se il cittadino doveva difendersi da un pericolo all’interno delle mura domestiche o all’interno del proprio luogo di lavoro, con la riforma, per rafforzare questa circostanza e rendere ancora più limitata la discrezionalità del giudice riguardo la valutazione di un fatto, si è statuito che, se ci si difende in quelle condizioni, c’è sempre proporzionalità, c’è sempre legittima difesa.
COSA DICE L’ARTICOLO
MODIFICATO SULLA
LEGITTIMA DIFESA?
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. (comma rimasto immutato ndr)
Nei casi previsti dall’art. 614 c.p. (violazione di domicilio ndr) sussiste SEMPRE il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a) la propria o la altrui incolumità ; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.”
Le disposizioni di cui al secondo comma e al quarto si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo dove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e quarto comma (difesa legittima domiciliare ndr) agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
QUALI SONO LE IPOTESI PREVISTE DAL LEGISLATORE E QUANDO POSSO DIFENDERMI LEGITTIMAMENTE SE SUBISCO UN’INTRUSIONE CLANDESTINA NEL MIO DOMICILIO?
Il cittadino di fronte un’intrusione illegittima, una violazione di domicilio nella propria abitazione ovvero nel luogo in cui venga svolta attività commerciale, professionale o imprenditoriale, è sempre legittimato a difendersi e per questo non sarà punibile, se non vi è desistenza da parte del malvivente e vi è pericolo di aggressione. Dunque, in sostanza se il ladro non fugge ma anzi rappresenta una minaccia.
Il legislatore ha previsto l’ipotesi del cittadino che deve difendersi da un pericolo attuale (concreto) di un’offesa alla incolumità fisica o ai beni che sta subendo o teme di subire dal malfattore e l’ipotesi in cui deve respingere una intrusione posta con violenza o minaccia di uso di armi.
SE MI DIFENDO
POSSO ESSERE PROCESSATO?
Il soggetto che si difende nelle circostanze appena descritte non sarà certo esente dall’essere sottoposto alle indagini o, nel caso non ci fosse una archiviazione, dall’essere sottoposto ad un processo. Spetterà poi al Tribunale valutare i fatti e decidere, posto che nel nostro ordinamento la norma è astratta e si deve applicare al caso concreto con tutti i rischi che ne discendono.
SE IL CITTADINO ESAGERA
NELLA SUA REAZIONE
DI DIFESA È RESPONSABILE
O NON È PUNIBILE
COMUNQUE?
Ulteriore oggetto di modifica da parte della legge è l’articolo riguardante l’eccesso colposo (art.55 c.p.). Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c’è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un’errata valutazione colposa della reazione difensiva. Nei casi di difesa legittima domiciliare, il legislatore ha previsto che non incorre in eccesso colposo di legittima difesa, il cittadino che agisce in stato di grave turbamento (ad esempio, minori in casa, donne sole, assalti notturni etc), derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Il requisito del grave turbamento introdotto dal legislatore è concetto molto astratto e vago, se vogliamo, per questo si presterà a molteplici interpretazioni in sede di applicazione della legge e, quindi, nelle aule dei Tribunali
QUALI SONO LE ALTRE
NOVITÀ APPORTATE
DALLA LEGGE?
Ulteriori novità riguardano l’inasprimento delle pene per i reati di violazione di domicilio, furto con strappo e rapina nonché la esclusione di responsabilità civile del cittadino che agisce per legittima difesa domiciliare. In sostanza, chi agisce per legittima difesa, non potrà essere condannato a risarcire in termini pecuniari l’aggressore leso. In caso di eccesso colposo commesso durante la difesa domiciliare potrebbe invece essere previsto in favore del danneggiato un indennizzo, la cui misura sarà rimessa sempre al prudente apprezzamento del giudice.
Viene introdotto nel testo unico di spese di giustizia il gratuito patrocinio dello Stato nei casi di legittima difesa. Significa che chi viene assolto, prosciolto, o nei casi in cui il procedimento penale venga archiviato, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa, non dovrà pagare alcuna parcella.
Le norme modificate non devono far pensare che, da oggi in poi, ci sarà l’immunità per chi difende “un proprio diritto” in casa o in luogo di lavoro. Non si deve pensare che la propria abitazione rappresenterà un’area franca della giurisdizione dello Stato. Sicuramente si sono allargati gli orizzonti della non punibilità della fattispecie in questione, rendendo più difficile il vaglio del giudice nell’accertare la responsabilità della “vittima”. Pensiamo ai richiamati concetti astratti di “grave turbamento”, o alla proporzionalità sempre presunta, d’ora in poi, tra offesa e difesa.
*Avvocato
Studiolegaleccdg.it