Posti letto, i tagli sono legittimi

La Corte costituzionale respinge i ricorsi delle cliniche private

PESCARA. La Corte Costituzionale ritiene costituzionalmente legittimo il piano regionale di tagli ai posti letto delle cliniche private. Lo dice in una sentenza in cui rigetta il ricorso del Tar Abruzzo.

La sentenza riguarda il piano di riordino per gli anni dal 2007 al 2009 e la definizione del relativo tetto di spesa per l'anno 2008, oltre alla deliberazione con cui la giunta regionale aveva disposto la riduzione dei posti letto assegnati alla ospedalità privata. Il criterio guida era l'abbattimento fino al 30% dei posti letto di riabilitazione, del 15% di quelli per lungodegenza e sino a un massimo del 30% di quelli destinati ai degenti in fase acuta.

Ai provvedimenti si erano opposti la Ini, Istituto Neurotraumatologico Italiano, la casa di Cura Villa Pini, la Santa Maria e la Sanatrix sempre del gruppo Villa Pini. Successivamente si erano opposti anche Villa Serena, la Spatocco, Villa Letizia e la Pierangeli.

Secondo il Tar le disposizioni della Regione sarebbero in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione perché «violerebbero i principi statali» in base ai quali la «riorganizzazione del piano ospedaliero riguarda la sola spedalità pubblica». Violerebbero inoltre gli articoli 41, 42 e 43 perché «a causa della predetta riduzione dei posti letto accreditati presso la spedalità privata, la Regione impedirebbe il libero esplicarsi della iniziativa economica privata secondo le ligiche del mercato, imponendo, anzi, ad essa dei limiti di contenuto espropriativo in assenza di indennizzo». Infine violerebbe gli articoli 3 e 97 per «eccesso di potere, per ingiustizia e irrazionalità manifeste», perché il piano «determinerebbe la riduzione dei posti letto fruibili presso la spedalità privata in favore di quelli ascrivibili a quella pubblica, senza che siano chiariti i criteri che giustificano le scelte assunte relativamente alle singole strutture sanitarie».

La Corte respinge tutte le eccezioni di incostituzionalità. In particolare che per quanto riguardo al violazione della libertà di impresa, «anche a voler prescindere dal fatto che lo stesso legislatore costituzionale ha opportunamente costruito tale libertà non come assoluta», spiega, «ma l'ha subordinata al vincolo costituito dal mancato contrasto, fra l'altro, con l'utilità sociale, deve osservarsi che la disciplina in questione in realtà non comporta alcun vincolo alla iniziativa economica, in quanto non pone alcun limite quantitativo alla facoltà degli imprenditori privati di realizzare strutture sanitarie, in particolare riguardo al numero dei posti letto ivi installati. Essa si limita, in applicazione dell'ineludibile principio di autorganizzazione della pubblica Amministrazione, a determinare quale sia il numero dei posti letto che, in base al regime dell'accreditamento, sono a carico economico del servizio sanitario pubblico».

In sostanza, nessuno nega alle cliniche private di mettere suo mercato tutti i posti letto che vuole, quello che le cliniche private non possono pretendere, dice la Consulta, è che il pubblico se ne accolli i costi.

La Corte respinge infine anche l'accusa una diversa ripartizione dei tagli tra publbico e privato sia irragionevole e in contrasto col principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA