Università, come detrarre le spese d'iscrizione

Casa, quando si ha diritto all'Iva agevolata. Visite mediche, fruire degli sconti. Le risposte degli esperti dell'Agenzia delle Entrate ai lettori del Centro

Settimo appuntamento con Fisco facile. Ai nostri lettori, la possibilità di ottenere informazioni utili per non commettere errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, nel produrre richieste per ottenere un rimborso, un'agevolazione fiscale o per farsi annullare un atto illegittimo.
La pubblicazione di una rubrica dei quesiti fiscali, curata dall'Agenzia delle entrate, è una iniziativa che ha lo scopo di rendere il fisco più facile ed è nata grazie a un apposito protocollo di intesa siglato dal nostro giornale con l'Amministrazione fiscale.
Di seguito riportiamo le risposte ai quesiti, scelti tra quelli di maggiore interesse, formulati dai lettori ai funzionari dell'Agenzia martedì scorso chiamando alla nostra redazione al numero verde 800866051.

TRATTENUTA INCAPIENTE
Domanda. Trattenuta incapiente mod. 730 Modalità di pagamento dell'acconto D.: Il mod. 730/2007 evidenzia un versamento per il secondo acconto Irpef di importo molto elevato. Cosa succede se lo stipendio di novembre, come è probabile, è inferiore all'importo della rata da versare?
Risposta «Se la retribuzione di novembre risulterà insufficiente a coprire la seconda rata dell'acconto Irpef, l'importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse pari allo 0,40%. Se entro la fine dell'anno non sarà stato possibile trattenere l'intero importo per insufficienza delle retribuzioni, il sostituto d'imposta dovrà comunicare, entro lo stesso mese di dicembre, la somma che ancora è dovuta all'erario. Quest'ultima, maggiorata dello 0,40% per ogni mese successivo a quello di novembre, dovrà essere versata direttamente dal contribuente mediante modello F24».

SPESE MEDICHE
D: Detraibilità spese mediche persona non a carico D.: Un pensionato, con reddito lordo pari a circa 40.000,00 euro, e il coniuge, possessore di sola pensione pari a 5.460,00 euro, hanno sostenuto nel corso del 2006 spese mediche, documentate, rispettivamente, di 2.790 e 4.250 euro. Poiché il coniuge non potrà fruire di alcuna detrazione per le spese mediche sostenute, in quanto non ha subito ritenute d'imposta sulla pensione, il contribuente pensionato chiede di conoscere, è possibile fruire di dette detrazioni nel suo mod. Unico 2007, al quadro RP (rigo RP2), come spese sanitarie per familiari non a carico?
R: «La risposta è negativa. Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari, anche se fiscalmente non a carico, da indicare nel quadro RP, rigo RP2, danno diritto alla detrazione del 19% solo se sostenute in riferimento a patologie”esenti”, per la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non fiscalmente a carico (il tetto massimo annuo è fissato in 6.197,48 euro). Pertanto, per fruire della detrazione in esame, è necessario l'appartenenza alle patologie”esenti”, documentata mediante certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale. Per conoscere quali sono le patologie esenti, bisogna riferirsi al Dm 329/99 (come modificato dal Dm 296/2001), che contiene le norme per l'individuazione delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dai ticket sanitari.

SPESE UNIVERSITARIE
D: Un contribuente chiede di conoscere, con riferimento alle spese sostenute nel 2006 per l'iscrizione in una Università privata, come si determina l'importo massimo detraibile?
R.: Sono detraibili le spese sostenute nel 2006, anche se riferite a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e per corsi universitari, tenuti presso istituti e università pubbliche o private. Riguardo a queste ultime, l'importo su cui calcolare la detrazione del 19% non può essere superiore a quello previsto per i corsi statali e dunque occorre fare riferimento all'importo massimo, relativo cioè all'ultima fascia contributiva, delle tasse e contributi, versati per la frequenza dei corrispondenti o similari corsi esistenti presso l'Università Statale più vicina al domicilio fiscale del contribuente.

IVA AGEVOLATA AL 4%
D: Dovendo costruire su un terreno di propria proprietà una casa da destinare poi ad abitazione principale, si chiede di sapere, occorre comunicare all'impresa costruttrice che si ha diritto all'aliquota Iva agevolata del 4%? Se si, in che forma?
R: «In caso di costruzione della prima casa, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare dell'aliquota ridotta del 4% deve essere comunicato all'appaltatore, mediante autocertificazione, al momento dell'effettuazione di ogni prestazione. Limite detrazione del 36%»

MANUTENZIONE CASE
D: Per i lavori di manutenzione straordinaria su parti comuni di un edificio composto da due unità immobiliari di proprietà di due soggetti diversi, posto che verrà richiesta la detrazione ai fini Irpef del 36%, si chiede di sapere, il limite di 48.000,00 euro si intende per ogni unità immobiliare o per tutto l'edificio?
R: «L'Agenzia delle entrate con recente Risoluzione, la n. 124 del 04/06/2007, ha ribadito che l'ammontare massimo di detrazione delle spese per interventi di manutenzione su parti condominiali, o parti comuni di uno stesso edificio, fissato in 48.000,00 euro, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, quindi nel caso prospettato il limite massimo sarà di 96.000,00 euro».

CODICI RAVVEDIMENTO
D: E' stato utilizzato in compensazione un credito Irpef maggiore rispetto a quello effettivamente disponibile. E' possibile fare il ravvedimento? Quali codici tributo devono essere utilizzati per riversare l'importo del credito Irpef, erroneamente utilizzato, gli interessi e la sanzione?
R.: «E' possibile sanare l'errore utilizzando l'istituto del ravvedimento. I codici tributo da indicare sono: il 4001 per l'imposta Irpef, il 1989 per gli interessi e il codice 8901 per la sanzione».

INTERESSI PASSIVI
D.: Se si acquista un immobile in qualità di nudo proprietario e si stipula un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, è possibile detrarre gli interessi passivi?
R.: «La detrazione degli interessi passivi, riferito a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto di un immobile, spetta all'acquirente della nuda proprietà, a condizione che ricorrano tutte le condizioni richieste, come la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Al contrario, la detrazione non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'immobile, ma un diritto reale di godimento».

AGEVOLAZIONI DEL 55%
D.: E' possibile beneficiare dell'agevolazione del 55% dell'Irpef o Ires per interventi che apportano una riduzione del fabbisogno energetico effettuati su un immobile in costruzione?
R.: La risposta è negativa. Tra le condizioni dettate per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici, o parti di essi, residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. La ragione dell'esclusione risiede nel fatto che la normativa di settore, adottata a livello comunitario, prevede già che i nuovi edifici siano assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

A cura dell'Agenzia delle Entrate, dell'Abruzzo. Hanno collaborato: G. Imparato, R. Cicellini.