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9 DICEMBRE

Oggi, ma nel 1928, a Roma, la legge 9 dicembre, numero 2693, promulgava il ruolo di organo supremo dello Stato del Gran consiglio del fascismo, che era già esistente come istituzione, ma veniva trasformato in organo costituzionale del regno d’Italia, volto a coordinare e ad integrare tutte le attività del regime in orbace, sorto dalla rivoluzione dell’ottobre 1922, anche con la marcia su Roma del giorno 28.

Istituito, in via informale, da Benito Mussolini, il 15 dicembre 1922, nel Grand Hotel di Roma (nella foto, particolare, i notabili del Pnf in quel consesso, riuniti intorno al futuro Duce. In piedi a sinistra, Giacomo Acerbo da Loreto Aprutino, dal 31 ottobre 1922 sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri), quale massimo organo solo del Partito nazionale fascista. Era operativo dal 12 gennaio 1923, data della sua prima seduta con sede a Palazzo Venezia.

L’articolo 2 della legge in questione prevedeva che il capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, fosse di diritto presidente del Gran consiglio del fascismo, avente il potere di convocarlo se e quando lo ritenesse necessario e di stabilirne l’ordine del giorno. Nell’articolo 3 veniva regolamentato che il capo della segreteria del Pnf fosse anche segretario del Gran consiglio. In quel 1929 il ruolo era ricoperto da Augusto Turati, nominato il 30 marzo 1926 e che ricoprirà quella mansione fino all’8 ottobre 1930, per poi passarla a Giovanni Giuriati. Tra il 30 ottobre 1940 e il 26 dicembre 1941 spetterà all’aquilano Adelchi Serena.

L’articolo 5 imponeva, tra l’altro, la nomina, in automatico, per decreto reale su proposta del capo del governo, in qualità dell’ufficio ricoperto, anche del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che in quel frangente era il guardiese Guido Cristini, nominato alla presidenza il 27 luglio 1928 e che rivestirà quell’incarico fino al 28 novembre 1932. L’articolo 9 evidenziava come nessun componente del Gran consiglio potesse essere arrestato, né sottoposto a procedimento penale, né assoggettato a provvedimenti di Polizia. Salvo casi specifici che comunque necessitavano della previa autorizzazione rilasciata dallo stesso Gran consiglio. L’articolo 10 poneva in essere che, se le funzioni di componente del Gran consiglio fossero gratuite, e non ci fossero spese aggiuntive per lo Stato per il funzionamento dell’organo, altresì le sedute fossero segrete. La legge era firmata dal sovrano sabaudo Vittorio Emanuele III e controfirmata, oltre che da Mussolini, anche dal guardasigilli Alfredo Rocco.