La Corte d’appello: il sindaco era ineleggibile

Pennadomo, ribaltata l’ordinanza del tribunale di Lanciano: via Passalaqua, il paese torna al voto

PENNADOMO. Il sindaco Antonietta Passalacqua era ineleggibile: l’ha deciso, con sentenza depositata ieri, la Corte d’Appello dell’Aquila. A questo punto la Passalacqua decade dalla carica di primo cittadino e a Pennadomo e il paese tornerà al voto. La decisione della Corte d’Appello è giunta in seguito di ricorso presentato da due consiglieri comunali di minoranza, Francescantonio Brignola e Nicoletta Di Florio, assistiti dagli avvocati Fausto Troilo e Sara Rapino, che avevano contestato l’elezione della Passalacqua alle scorse amministrative. A settembre dello scorso anno, il tribunale di Lanciano rigettò il ricorso presentato dai due consiglieri di minoranza.

Questi i fatti. Passalacqua, sindaco uscente, fu rieletta lo scorso 25 maggio, dopo aver già ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, dei quali il primo (2004-2007) ebbe una durata, prima che il Comune venisse commissariato, superiore a due anni, sei mesi e un giorno Per i ricorrenti c’erano tutti i presupposti dell’ineleggibilità stabiliti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 267/2000 che stabilisce «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche». Il tribunale di Lanciano, tenendo conto anche di due sentenze della Suprema corte (giugno 2007 e dicembre 2012), si chiese se potevano considerarsi consecutivi due mandati elettorali intervallati da una gestione commissariale durata circa un anno e quindi se il sindaco che ha ricoperto tale carica sia prima e sia dopo, incappi nel divieto dei tre mandati consecutivi. È il tempo del commissariamento, più di un anno, che è stato determinante per la sentenza perché «non più immediatamente successiva» a quella conclusasi con la seconda elezione a sindaco. Per i giudici, dopo un anno, c’è potuta essere una possibile modifica del corpo elettorale oltre che la perdita d’influenza da parte dell’ex sindaco rimasto per il periodo stesso fuori dalla gestione amministrativa commissariata.

I giudici dell’Aquila, in totale riforma dell’ordinanza del tribunale di Lanciano, ha ritenuto che la Passalacqua non poteva svolgere il terzo mandato consecutivo da sindaco, in quanto vietato dalla legge. La Passalacqua è stata anche condannata alle spese processuali del doppio grado oltre a quelle accessorie di legge.

Matteo Del Nobile

©RIPRODUZIONE RISERVATA