Case B e C, Cialente mette fretta

Circolare sui lavori non fa sconti alle imprese

L’AQUILA. Cialente mette fretta alle imprese. Sulle case B e C nessuno sconto per far partire i lavori: entro sette giorni dalla data del contributo definitivo. Il chiarimento, che si estende anche al regime che riguarda i condomìni, è contenuto in una circolare datata 8 gennaio 2010 e comparsa, da pochi giorni, sul sito Internet del Comune. La nota porta la firma del dirigente Mario Di Gregorio.

SETTE GIORNI SETTE. Se, nove mesi dopo il terremoto, il Comune sente ancora la necessità di chiarire i termini entro i quali i cittadini, attraverso le imprese da loro incaricate, devono far partire i lavori di riparazione all’interno delle case classificate B e C (temporaneamente e parzialmente inagibili) allora vuol dire davvero che la ricostruzione, e nemmeno quella leggera, non è partita. La comunicazione dell’ingegnere Di Gregorio prende spunto da quanto contenuto nell’ordinanza 3827 del 27 novembre 2009. «Al fine di favorire l’esecuzione dei lavori di riparazione degli edifici con esito B e C è previsto che, a decorrere dalla comunicazione del contributo definitivo, i lavori di riparazione delle parti comuni e delle singole unità immobiliari devono iniziare entro sette giorni e concludersi entro i successivi sei mesi per gli immobili B e sette mesi per gli immobili C, salvo proroghe autorizzate». Questi, nel dettaglio, gli ulteriori chiarimenti del Comune. «Per la notifica delle comunicazioni relative ai contributi è stato adottato lo stesso criterio in vigore per le comunicazioni degli esiti di agibilità. Gli atti vengono pubblicati all’albo pretorio e del Comune e sul sito Internet istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei soggetti destinatari con la conseguenza che il periodo massimo di sette giorni per l’inizio dei lavori inizia a decorrere dalla data dell’inserimento nell’albo pretorio e sul sito istituzionale. Un eventuale ritardo nel ritiro della comunicazione presso gli uffici del Comune non produce alcun rinvio dei termini. Si confida, pertanto, sul senso di responsabilità dei committenti/proprietari per la tempestiva acquisizione della documentazione anche per consentire il sollecito avvio delle procedure per la materiale disponibilità del contributo da parte della banca (finanziamento agevolato) o del Comune (contributo diretto)».

I CONDOMÌNI.
Lievi modifiche, invece, per i complessi abitativi formati da più appartamenti. «Secondo gli indirizzi della Protezione civile», scrive il Comune, «i lavori sulle parti comuni dei condomìni devono precedere (o essere contestuali a) quelli relativi alle singole unità immobiliari. Perciò il termine di sette giorni si riferisce alla data di inizio dei lavori sulle parti comuni del condominio. Di conseguenza, nel caso che la comunicazione di contributo definitivo su una singola unità immobiliare arrivi prima di quella sui lavori alle parti comuni del condominio, i termini di avvio dei lavori dell’unità abitativa dovranno coincidere con quelli alle parti condominiali. Se la comunicazione di contributo definitivo per la singola unità immobiliare è successiva a quella delle parti comuni, i termini decorrono dalla data della comunicazione successiva». Il chiarimento vuole intervenire sul problema dell’impossibilità di avere contemporaneamente, per ciascun appartamento di un condominio, il contributo definitivo. Il che avrebbe costretto ad avviare i lavori a macchia di leopardo e in tempi diversi. La soluzione individuata prevede che i lavori dovranno partire tutti insieme, tra parti comuni e singole unità immobiliari. Il che, magari, risolve il problema della concomitanza di lavori diversi in più punti dello stesso stabile. Ma rischia anche di allungare ulteriormente i tempi per le ristrutturazioni visto che tutti i singoli condomini dovranno aspettare il contributo definitivo prima di far partire i lavori. E l’ultima comunicazione di contributo definitivo mancante fa scattare il termine di 7 giorni.

SEI E SETTE MESI.
Il Comune ribadisce che «i termini di sei mesi per gli edifici B e di sette mesi per gli edifici C, per la conclusione dei lavori, decorrono dalla data di inizio dei medesimi che deve ricadere nel termine massimo di sette giorni dalla data di comunicazione del contributo definitivo. Il termine di sei o sette mesi inizia a decorrere alla scadenza dei sette giorni prescritti per l’inizio dei lavori. I termini, tuttavia, possono essere prorogati con espressa autorizzazione del Comune, in presenza di situazioni di particolare complessità da documentare mediante perizia asseverata da parte di un tecnico professionista abilitato. Per tutte le comunicazioni pubblicate prima del 27 novembre 2009, la data dell’ordinanza, si ritiene che la data per il calcolo della decorrenza dei termini di inizio e conclusione dei lavori sia quella del 27 novembre».

STOP AI CONTRIBUTI.
Il Comune precisa inoltre che «in coincidenza con la scadenza dei sei o sette mesi per la conclusione dei lavori (o del termine eventualmente prorogato e autorizzato) i nuclei familiari interessati non potranno più fruire del contributo di autonoma sistemazione o delle altre forme di sostegno alloggiativo a carico di risorse pubbliche come fruizione di alberghi o villaggi, posti letto nelle caserme e in altri edifici pubblici, contratti di locazione con affitto concordato con il Comune». Inoltre, i termini di 6 e 7 mesi valgono anche per gli edifici B e C stralciati dalle zone rosse. Il Comune annuncia controlli sul rispetto dei termini per l’avvio e la conclusione dei lavori.

INDAGINI, ECCO I PREZZI. La Protezione civile ha pubblicato, con una circolare, i prezzi massimi per indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche a supporto della progettazione di interventi sulle case E o distrutte. Le spese tecniche sono rimborsabili entro i limiti: contributo per unità di superficie coperta lorda complessiva dell’edificio o aggregato oggetto delle prove è di 12 euro a metro quadro Iva inclusa. Limiti massimi: 15mila euro (edifici ordinari); 20mila (aggregati); 6mila (terreni). Per gli edifici con superficie coperta lorda complessiva inferiore a 417 metri quadrati ammissibile un contributo totale fino a 5mila euro.