Il Tar: lo stalking alla moglie non offende i carabinieri

Il collegio: «Fatto privato». Reintegrato maresciallo sospeso dal servizio Lo Stato condannato a pagare 1.200 euro per le spese di giudizio

L’AQUILA. Era stato sospeso dal servizio dopo che il gip dell’Aquila aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie. Ora il Tar Abruzzo ha annullato il provvedimento e l’uomo, un maresciallo dei carabinieri che presta servizio in un’altra provincia, potrà tornare al lavoro. Nel 2015 il militare era stato raggiunto dall’ordinanza coercitiva del gip per una storia di maltrattamenti in famiglia, alla quale aveva fatto seguito la sospensione disposta dal ministero della Difesa. Contro il provvedimento il maresciallo ha proposto ricorso al Tar Abruzzo sostenendo, innanzitutto, che la sua sede di servizio si trova in una provincia diversa da quella nella quale risiede l’ex moglie, un comune dell’immediato hinterland aquilano. Inoltre, il reato per il quale è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, secondo il militare (difeso dall’avvocato Emilio Bafile), «non inficerebbe l’immagine e il prestigio della pubblica amministrazione, trattandosi di un fatto familiare». Il Tar aveva accolto la richiesta di sospensiva della punizione disposta dal ministero della Difesa, perché «il provvedimento gravato non contiene alcuna motivazione in ordine alla circostanza che la disposta misura coercitiva impedisca l’effettiva prestazione del servizio». Lo scorso 7 dicembre la causa è stata trattenuta in decisione. I giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso del maresciallo, e lo hanno accolto perché «l’amministrazione resistente», si legge nella sentenza, «ha adottato il provvedimento di sospensione precauzionale in forza del presupposto che il ricorrente sia stato colpito da misura cautelare coercitiva limitativa della libertà personale. In realtà, come già rilevato in sede cautelare, l’ordinanza del gip ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. «Si tratta», spiegano i giudici, «di una misura cautelare coercitiva non detentiva e, quindi, non limitativa della libertà personale». Inoltre, «come già evidenziato in sede cautelare, il provvedimento gravato non contiene alcuna motivazione in ordine alla circostanza che la misura coercitiva disposta a carico del ricorrente impedisca l’effettiva prestazione del servizio». Lo scorso novembre il gip ha annullato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie, circostanza che il maresciallo ha evidenziato nella memoria e che ha chiuso la questione facendo venir meno la sospensione obbligatoria. Fatta salva la possibilità del ministero di nuove valutazioni. Per ora il militare può tornare in servizio, mentre lo Stato dovrà pagare le spese di giudizio di 1.200 euro.

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