Locale distrutto dal sisma, niente indennizzo

Giudici bocciano l’istanza di avviamento del negoziante sfrattato: scadenza vanificata dal terremoto

L’AQUILA. Ancora una vicenda giudiziaria in qualche modo legata al terremoto del 6 aprile 2009.

Infatti la Corte d’Appello dell’Aquila, sezione civile, ha revocato una condanna in tema di risarcimento per la perdita dell’avviamento commerciale di 32mila euro. In sostanza, pur essendo stata inviata la disdetta dal titolare del locale al commerciante, questo non sarà risarcito: è vero che la disdetta era stata annunciata prima del 6 aprile ma sarebbe stata esecutiva solo dal 26 giugno. Il terremoto, però, ha distrutto l’immobile prima del 26 giugno e dunque, secondo i giudici, il ricorrente ha la legge dalla sua. «La Corte», spiega l’avvocato Riccardo Lopardi, che ha presentato e vinto il ricorso in appello, «ha ritenuto che la disdetta avesse effetto solo al momento della scadenza contrattuale, al 26 giugno 2009, mentre il contratto doveva considerarsi risolto non per volontà del locatore ma a causa del disastroso evento avvenuto in data anteriore, per impossibilità sopravvenuta».

«L’inagibilità dell’immobile», si legge nella motivazione, «impedendone l’utilizzazione, determina la cessazione del rapporto di locazione ed è pertanto obiettivamente idonea a elidere la funzione dell’indennità. Non assume rilievo la circostanza che il locatore avesse già manifestato la sua intenzione di non rinnovare il contratto con la disdetta prima del sisma, posto che ha funzione di impedire la rinnovazione del contratto ma non ne determina la fine prima della scadenza».

«Alla distruzione dell’immobile avvenuta in epoca anteriore alla scadenza contrattuale», è scritto ancora nelle motivazioni, «consegue, secondo i princìpi generali, l’automatica e immediata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta con effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle reciproche prestazioni. Dalla distruzione dell’immobile oggetto di locazione deriva l’estinzione di tutte le obbligazioni non solo del conduttore ma anche quelle del locatore».

Naturalmente, alla luce di questa sentenza di secondo grado, è stato revocato il decreto ingiuntivo che era stato emesso dal tribunale aquilano nel maggio di due anni fa. Ora, forse, si andrà in Cassazione.

(g.g.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA