Misura antiterrorismo col prelievo del Dna

Primo caso in provincia: eseguita dalla polizia su un uomo condannato per detenzione illegale di armi

SULMONA. La sezione di polizia scientifica del commissariato di Sulmona ha effettuato il prelievo del Dna su un uomo condannato per detenzione illegale di arma comune da sparo. Si tratta del primo caso nella provincia dell’Aquila. L’uomo, 50 anni, originario di Grottammare, ma residente da tempo a Sulmona (di cui non sono state fornite le generalità), è stato arrestato su disposizione del tribunale di Fermo e dovrà scontare sei mesi ai domiciliari, per una condanna passata in giudicato. Con un tampone è stato prelevato un campione di mucosa orale che verrà inviato al Laboratorio centrale che si trova nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per essere analizzato. I risultati saranno poi trasmessi alla Banca dati nazionale del ministero dell’Interno. La legge ha dato esecuzione al Trattato di Prum del 2005 sulla cooperazione transfrontaliera per contrastare terrorismo, criminalità e migrazione illegale, che prevedeva la creazione di una banca dati del Dna in tutti i paesi aderenti al trattato. Il Dna viene prelevato a cinque categorie di persone: a chi viene arrestato in flagranza o sottoposto a fermo; a chi si trova in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari; ai detenuti condannati in via definitiva; a chi è destinatario di una misura alternativa al carcere; a chi sconta una misura di sicurezza detentiva in via provvisoria o definitiva. Sono escluse alcune tipologie di reato indicate dalla legge, quali i reati contro la pubblica amministrazione, quelli commessi da pubblici ufficiali, i reati fallimentari, societari o tributari. Il prelievo viene effettuato dal personale della polizia penitenziaria tranne che nei seguenti casi, in cui opera la forza di polizia che procede all’esecuzione della misura: applicazione di un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, permanenza in casa o il collocamento in comunità; arresto in flagranza o fermo, qualora dopo la convalida non sia disposto trasferimento in carcere; applicazione di una misura di sicurezza detentiva, anche nella forma del collocamento in comunità. L’accesso ai dati contenuti è consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria esclusivamente per le identificazioni o per attività di collaborazione internazionale di polizia.

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