la ricostruzione

Nuova linea del Tar: i ritardi colpa dell’ufficio di Aielli

L’AQUILA. La colpa dei ritardi nell’istruttoria delle pratiche per la ricostruzione non è più del Comune ma dell’Ufficio speciale per la ricostruzione. Il Tar, modificando il suo precedente...

L’AQUILA. La colpa dei ritardi nell’istruttoria delle pratiche per la ricostruzione non è più del Comune ma dell’Ufficio speciale per la ricostruzione. Il Tar, modificando il suo precedente orientamento, si allinea ora al contrario avviso manifestato dal Consiglio di Stato con la recente sentenza 2540 del 2014: il silenzio maturato in ordine all’istanza presentata dal ricorrente, pertanto, non è più imputabile all’amministrazione comunale per le seguenti ragioni.

«L’Ufficio speciale per la ricostruzione», scrivono i giudici amministrativi in una delle sentenze in questione, «è “un soggetto avente natura di ente strumentale di scopo dell’Amministrazione statale, essendo organo dotato di propria autonomia e distinto dall’Amministrazione comunale, che a mente del successivo decreto 1 del 2013, con il quale detto Ufficio è stato istituito sulla base dell’intesa interistituzionale del 7 agosto 2012, “autorizza l’indennizzo definitivo” all’esito positivo dell’istruttoria dallo stesso condotta. Né emerge possibilità alcuna che il Comune possa in qualche misura, anche soltanto indirettamente, influire non solo su tale autorizzazione, ma neppure sui tempi previsti per il suo rilascio, al quale è collegato il compito del tutto residuale del Comune di erogare il contributo richiesto attuando il procedimento diretto a conferire copertura finanziaria all’intervento secondo le priorità stabilite. In conclusione il ricorso dev’essere accolto nei confronti dell’Ufficio speciale per la ricostruzione e rigettato nei confronti del Comune. Va pertanto dichiarato l'inadempimento dell’Ufficio speciale nella definizione della domanda del consorzio ricorrente e al predetto Ufficio va ordinato di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ostinata inerzia provvederà il collegio a nominare, su istanza di parte, apposito commissario ad acta».