L'AQUILA

Passeggero aquilano rimborsato di 250 euro per il volo in ritardo di 6 ore

Il giudice di pace di Civitavecchia accoglie la domanda e condanna la compagnia low cost. ItaliaRimborso: "Esistono obblighi contrattuali e fornire un servizio affidabile e puntuale"

L'AQUILA. "Una sentenza che rappresenta una vittoria significativa per i diritti dei passeggeri aerei, confermando che le compagnie aeree devono rispettare i loro obblighi contrattuali e fornire un servizio affidabile e puntuale": così viene definita la decisione del giudice di pace di Civitavecchia di condannare una società aerea low cost a rimborsare (compensazione pecuniara) 250 euro a un passeggero aquilano che aveva visto il suo volo arrivare in ritardo di quasi 6 ore a Capodanno di un anno fa.

A raccontare il fatto è ItaliaRimborso - claim company che ha per obiettivo quello di fornire assistenza ai passeggeri che subiscono un disservizio aereo - sottolineando come la sentenza confermi "l'esistenza di normative europee che proteggono i consumatori e che è possibile ottenere compensazioni adeguate in caso di inconvenienti durante i viaggi aerei".

La vicenda risale al 1 gennaio 2023. ItaliaRimborso spiega che il viaggiatore aquilano aveva acquistato i biglietti per un volo da Roma a Valencia, operato dalla Vueling. Tuttavia, il volo subì un ritardo considerevole, arrivando a destinazione con quasi 6 ore di ritardo rispetto all'orario previsto.

"In base al regolamento CE 261/2004 dell'Unione Europea, il passeggero aveva diritto a una compensazione pecuniaria per il disagio subito a causa del ritardo del volo. La sentenza rappresenta una vittoria non solo per il singolo passeggero coinvolto, ma per tutti coloro che possono trovarsi nella stessa situazione. E si basa su due fondamentali presupposti legali. Innanzitutto, l'interpretazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea, che ha confermato il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i ritardi sui voli, non solo nei casi di cancellazione. In secondo luogo, il giudice ha sottolineato che non vi erano circostanze eccezionali alla responsabilità della compagnia aerea".