Pratiche lumaca, Tar ricondanna il Comune

I giudici: «La titolarità a erogare i contributi resta in capo all’ente e non all’Ufficio speciale»

L’AQUILA. Una sentenza condanna il Comune e un’altra sanziona l’ufficio speciale. Ora, dopo una decisione di segno opposto, il Tar torna alla linea che finora ha caratterizzato la maggioranza delle decisioni.

Una sentenza depositata il 19 giugno scorso ha infatti decretato la sconfitta del Comune in giudizio in relazione al ricorso presentato dall’avvocato Gabriella Bocchi per conto del consorzio Coppito 2011.

Il consorzio aveva presentato al Comune un’istanza di contributo per la ricostruzione dell’edificio distrutto dal terremoto. Il tempo è passato e il Comune non si è mosso.

«La normativa sopravvenuta», si legge nella motivazione del collegio, «ha trasferito le competenze relative allo svolgimento dell’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati a due uffici speciali, uno per L’Aquila e uno per gli altri Comuni interessati dal sisma. Tuttavia il silenzio maturato in ordine all’istanza presentata dai ricorrenti continua a essere imputabile all’amministrazione per varie ragioni. Il collegio rileva che il nuovo quadro normativo nulla ha innovato in ordine alla competenza a provvedere in capo al Comune dell’Aquila o ad altri Comuni del cratere entro i 60 giorni stabiliti. Il tribunale, confermando la propria pronuncia sullo stesso punto, intende precisare che le competenze della nuova struttura, nelle pratiche di indennizzo della ricostruzione, non afferiscono alla titolarità del provvedimento finale di conferimento dei contributi, ma solo alla fase istruttoria endoprocedimentale di preparazione al provvedimento stesso. Una volta chiarito che la titolarità a provvedere rimane il capo al Comune dell’Aquila, anche dopo le novelle introdotte, va precisato che in ordine allo spazio temporale a disposizione dell’amministrazione comunale per provvedere all’istanza del contributo il termine di conclusione del procedimento fissato in 60 giorni è stato confermato dal regolamento approvato dall’ufficio speciale. Il regolamento conferma sia il termine di 60 giorni sia la competenza del Comune all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento diretto all’erogazione del contributo».

(g.g.)

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