Una nuova antenna sorgerà a Monteluco

Ok dai magistrati amministrativi all’istanza della Cairo Network in precedenza bocciata dal Comune

L’AQUILA. Una nuova antenna sorgerà sulla collina di Monteluco di Roio.

È quella della Cairo Network srl, che, dopo aver ottenuto il parere favorevole dell’Arta, si è vista negare dal Comune dell’Aquila l’autorizzazione ad attivare una stazione di telecomunicazione.

A rimettere in gioco la società, alla quale nel 2014 il ministero dello Sviluppo economico ha aggiudicato le frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione su digitale terrestre 25 e 59 Uhf (la cosiddetta frequenza ultra alta), è stata la prima sezione del Tar Abruzzo.

I giudici amministrativi, infatti, hanno accolto il ricorso di Cairo Network, rappresentata dagli avvocati Giovanni Mangialardi e Riccardo Lopardi, contro la diffida opposta dal Comune «dall’eseguire le trasformazioni propedeutiche all’attivazione del canale 25 Uhf multiplex Cairo 2». A sostegno della sua decisione il Comune dell’Aquila, rappresentato dagli avvocati Domenico de Nardis e Andrea Liberatore, aveva presentato una nota dell’Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, secondo la quale alcuni valori del campo elettromagnetico sarebbero stati superiori al limite di esposizione previsto dalla legge. La società aveva presentato delle controdeduzioni, ma il Comune era stato irremovibile. Da qui il ricorso alla giustizia amministrativa. Con una prima censura, la società ha lamentato violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere, perché la diffida sarebbe stata emessa quando era già decorso il termine per la formazione del silenzio assenso. Soprattutto, la Cairo Network ha sostenuto che le emissioni dal suo impianto non supererebbero i limiti prescritti dalla legge.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche, hanno rimarcato i giudici, «prevede che l’installazione e la modifica di impianti di comunicazioni elettroniche – che può comprendere anche l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio, di reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre – è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Ente locale nel cui territorio l’impianto stesso dev’essere realizzato e previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità».

E in questo caso l’Arta ha rilasciato parere favorevole. Inoltre, «il legislatore ha espressamente previsto che la mancata comunicazione del provvedimento di rigetto, entro il termine perentorio di 90 giorni, equivale ad accoglimento della stessa. L’eventuale provvedimento di rigetto emanato dopo il decorso dei 90 giorni è, pertanto, illegittimo». (a.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA