Cannabis, via libera del Cdm alla coltivazione in Abruzzo

Il governo Renzi non ha impugnato la legge del consiglio regionale abruzzese che prevede la possibilità di coltivare i cannabinoidi per finalità terapeutiche. Impugnate invece le norme su promozione attività cooperazione e su centro audiologia

L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo non diventeranno delle piccole Amsterdam, ma quando deciso oggi dal governo Renzi può fare dell'Abruzzo una delle regioni modello per quel che riguarda l’uso dei cannabinoidi per finalità terapeutiche. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera all'uso della cannabis a scopo terapeutico e non ha impugnato davanti alla corte costituzionale la legge regionale abruzzese n. 4 Del 04 gennaio 2014, che disciplina le “modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”.

Non impugnando il modello abruzzese il governo dà il via libera a un trattamento considerato tra i più liberali di quelli previsti in ambito regionale, dato che prevede anche la possibilità di coltivazione. La cura può avvenire sia “in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile” che “in ambito domiciliare”. In entrambi i casi è prevista l'erogazione gratuita. La norma sui cannabinoidi del consiglio regionale abruzzese è stata promossa nel 2011 dai consiglieri Maurizio Acerbo di Rifondazione comunista e Antonio Saia dei Comunisti italiani, e sottoscritto anche dai consiglieri dell'allora popolo della libertà Riccardo Chiavaroli e Walter di Bastiano.

Durante lo stesso Consiglio dei ministri sono state impugnate altre due leggi abruzzesi. La prima legge impugnata è relativa a iniziative a favore del centro regionale di audiologia e le norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Il governo la ha impugnata «in quanto alcune disposizioni in materia sanitaria - spiega il comunicato - contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di professioni, nonchè di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione». L'altro provvedimento impugnato è una legge relativa a «interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale». La decisione di impugnarla è motivata da alcune disposizioni, che prevedendo interventi di cooperazione internazionale, incidono sulla competenza esclusiva statale in materia di politica estera, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione.

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