Danni maltempo, slittano i termini per i rimborsi 

Troppo poche le domande presentate da aziende agricole e coltivatori diretti Interessati i Comuni delle province di Pescara, Chieti e Teramo

PESCARA. È stata prorogata al 30 settembre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, da parte delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell’ondata di maltempo del 2017, per ottenere l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Lo ha deciso l’Inps, alla luce delle pochissime domande presentate entro la scadenza originaria (fissata al 25 gennaio scorso). A spiegare i dettagli dell’iniziativa, ieri mattina in conferenza stampa, la direttrice regionale dell’Istituto di previdenza, Valeria Vittimberga e il vice direttore, Alessandro Romano, e dal direttore della sede provinciale di Pescara, Federico Fumo. Nel pomeriggio i rappresentanti dell’Inps hanno incontrato gli agricoltori a Penne, per spiegare le iniziative intraprese a sostegno del settore.
IL LUOGO SIMBOLO. «Abbiamo scelto di presentare questa nostra iniziativa in un convegno a Penne», ha detto la direttrice Valeria Vittimberga, «per dimostrare la nostra vicinanza al territorio».
I RITARDI. Il motivo per il quale finora sono arrivate pochissime domande, ha detto la direttrice, potrebbe essere ricondotto a un ritardo nella pubblicazione (avvenuta alla fine dello scorso anno) sulla Gazzetta ufficiale, del decreto emesso dal Ministero delle politiche agricole, dopo l’ondata di maltempo che nel 2017 ha messo in ginocchio moltissimi comuni d’Abruzzo. L’Inps, tuttavia, è riuscito a far riaprire i termini per la presentazione offrendo così la possibilità alle aziende danneggiate di usufruire delle facilitazioni.
L’ESONERO. A spiegare come funziona il meccanismo è stato il vice direttore, Romano. «L’esonero contributivo», ha detto, «riguarda sia i coltivatori diretti che le imprese che hanno dipendenti a tempo determinato e indeterminato». Esistono due fasce di ristoro: alla prima appartengono le aziende che hanno subito una perdita della produzione vendibile lorda che va dal 30% al 70%, e che riceveranno il 17% di rimborso. Alla seconda fascia appartengono le aziende che hanno subito una perdita superiore al 70%, per le quali la quota di esonero sale al 50%.
UN’IPOTESI DI SGRAVIO. Da sottolineare la circostanza che l’Inps non concede direttamente contributi, ma le somme che saranno erogate a titolo di ristoro, andranno scalcolate dai prossimo versamenti contributivi e previdenziali, da versare a novembre 2018 e gennaio 2019. Un coltivatore diretto che opera in territorio montano, per esempio, a fronte di un versamento di 2699 euro potrà beneficiare di una riduzione di 458 euro, da suddividere in due rate. La presentazione delle domande avviene in via telematica sul sito dell’Inps (www.inps.it), accedendo secondo le consuete modalità ai servizi on line, alla sezione 2Domanda esonero calamità naturali” e compilando il modello predisposto.
Chi non ha dimistichezza con internet può rivolgersi ai Caf delle organizzazioni agricole.
CHI HA DIRITTO. Possono chiedere di accedere agli “sconti” previdenziali e contributivi le aziende, o i coltivatori diretti, che operano nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità. L’area deve rientrare nella perimetrazione effettuate dalla Regione. Le avversità atmosferiche, inoltre, devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo. L’esonero spetta ai coltivatori diretti, alle cooperative che svolgono attività di produzione agricola, purché iscritti nel registro delle imprese.
I COMUNI. Sono compresi nell’elenco sono compresi moltissimi comuni abruzzesi che si trovano nelle province di Pescara, Chieti e Teramo, quelle più colpite dall’ondata di maltempo del 2017, e nei quali è più forte la vocazione agricola. Restano fuori i comuni della provincia dell’Aquila, esclusi anche dalla perimetrazione della Regione. In provincia dell’Aquila, informa l’istituto di previdenza, «non ricorrono le condizioni di danno che giustificano le delimitazioni».
In pratica, le aziende hanno subito danni inferiori al 30% della produzione lorda vendibile.