ABRUZZO

Processo Rigopiano, i motivi delle assoluzioni

Il giudice: "Nessun elemento ha consentito di riscontrare una condizione di effettivo rischio valanghivo sull'area". E sui morti: "Non causati dalla condotta dell'ex prefetto". COMMENTI E REAZIONI

PESCARA. «Non vi sono elementi per giungere ad un'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo 1 dovendosi dunque escludersi qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati e il crollo dell'hotel Rigopiano». È quanto si legge in un passaggio delle motivazioni della sentenza di assoluzione emessa dal giudice (Gup) del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, nei confronti dei dirigenti della Regione Abruzzo, nell'ambito del processo sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). Le motivazioni, contenute in 274 pagine, sono state depositate questa mattina.

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«La valutazione che deve compiersi al fine di riscontrare se vi sia stata la violazione di regole cautelari da parte degli imputati nel non aver sollecitato il Coreneva ad estendere l'area su cui effettuare la Clpv - scrive il gup - deve necessariamente essere condotta sulla base di una valutazione ex ante e pertanto non può non notarsi come alcun elemento consentiva di riscontrare una condizione di effettivo rischio valanghivo sull'area in questione; se ne deduce pertanto che debba escludersi che l'omissione degli imputati possa avere avuto alcuna incidenza causale con gli eventi che secondo le indicazioni riportate in rubrica hanno portato al crollo dell'hotel ed al decesso ed alle lesioni delle persone presenti a vario titolo nell'hotel Rigopiano al momento dell'impatto della valanga».

«Sulla base dunque degli elementi sopra indicati e - si legge ancora - dunque sia in quanto difettavano gli elementi soggettivi in capo agli imputati per attribuire loro una posizione di garanzia dovendosi riconoscere in capo al Coreneva competenza assoluta in ordine all'individuazione dei parametri entro cui far operare la Clpv e sia in merito all'assenza di concreti elementi tali da imporre un potere di intervento nei riguardi del Coreneva affinchè individuasse il vallone di Rigopiano tra quelli da ricomprendere nella Clpv posto che alcun documento induceva a considerare il sito a rischio valanghe, ritiene il giudice che non vi sono elementi per giungere ad un'affermazione di responsabilità degli imputati».

In riferimento all'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, assolto, insieme a due funzionari, da tutti i reati, tra cui quelli di omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose plurime, nella sentenza pronunciata lo scorso 22 febbraio, il giudice scrive: «Appare evidente come in alcun modo la condotta tenuta dagli imputati Provolo Francesco, De Cesaris Ida e Bianco Leonardo possa assumere rilevanza nello sviluppo causale degli eventi che hanno portato ai decessi ed alle lesioni subite dalle persone presenti nell'hotel Rigopiano al momento dell'impatto sulla struttura della valanga del 18.1.17, di tal ché nei riguardi degli stessi non può che essere emessa una sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto».

Nella sentenza si legge che il sindaco Ilario Lacchetta è stato condannato a due anni e otto mesi perché «nella veste di autorità di protezione civile comporta una sua affermazione di penale responsabilità in merito al reato... limitatamente alla condotta relativa alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'Hotel Rigopiano». Nelle motivazioni, Sarandrea sottolinea «come ai sensi della Legge quadro della protezione civile del 1992 il Sindaco rappresenta autorità comunale di protezione civile essendo chiamato a garantire in ogni situazione la sicurezza della propria comunità sia come singoli individui che come collettività». Appare evidente, si legge, «come la chiusura della struttura e la sua evacuazione da parte non solo dei clienti della struttura ma anche dei suoi dipendenti, costituiva una misura che avrebbe certamente evitato l'evento morte e lesione delle persone che erano al suo interno e dunque la relativa omissione si caratterizza per la sua piena efficacia causale rispetto agli eventi descritti». «Appare evidente - scrive ancora il gup - come Lacchetta Ilario sindaco in carica all'epoca del disastro e nella specifica veste di Autorità Locale della protezione civile, nella piena consapevolezza del rischio valanghivo e del forte innevamento della zona, abbia omesso di disporre la chiusura dell'hotel Rigopiano con conseguente ordine di evacuazione». Nelle motivazioni vengono inoltre spiegate le ragioni che hanno portato all'assoluzione di Lacchetta e di altri imputati comunali relativi ad altri capi, riguardanti alla eventuale prevedibilità di una valanga e alla mancata convocazione della Commissione valanghe. .

COMMENTI E REAZIONI. «L'imprevedibilità di un fatto va contestualizzata al momento, se fosse arrivata all'improvviso senza il minimo preavviso, allora potrei credere in un destino amaro per mio fratello Dino e per mia cognata Marina, ma qui si tratta di situazioni diverse in un lasso di tempo ampio che se fossero state prese in considerazione, forse oggi parleremo di altro», così Alessandro Di Michelangelo , fratello del poliziotto Dino Di Michelangelo, tra le 29 vittime insieme a sua moglie Marina Serraiocco, nella tragedia di Rigopiano, dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza. «Le nostre richieste di verità erano ben altre, se le anticipazioni di queste ore dovessero rispecchiare totalmente il contenuto delle 300 pagine delle motivazioni del Gup - conclude Di Michelangelo all'Ansa - allora prenderei atto con rammarico che nessuno ancora ci ha dato risposte concrete, risposte che evidentemente dovranno essere nuovamente ricercate, si spera, in appello».