Atri, va dal giudice per riavere il buono fruttifero

Cittadino porta le Poste in tribunale dopo aver ottenuto solo la metà degli ottomila euro che gli spettavano. E vince
ATRI. Un buono fruttifero fatto nel 1984. Allora ci aveva investito 500mila lire prevedendo una serie di interessi in base ad un rendimento delineato nella tabella scritta sul retro. Quando un cittadino di Atri, alla scadenza trentennale, è andato a riscuoterlo alle Poste non ha trovato 8mila euro ma un rendimento dimezzato perchè, gli hanno spiegato, nel frattempo il ministero del Tesoro aveva ridotto il tasso di rendimento. C’è voluto il pronunciamento di un giudice per stabilire che Poste italiane sono tenute al pagamento di tutta la somma così come stabilito al momento della stipula del buono senza tenere in considerazione le modifiche ministeriali.
Quando il cittadino si è visto consegnare solo la metà di quel rendimento, 4100 euro, si è rivolto ad un legale per fare un decreto ingiuntivo alle Poste e ottenere tutta la somma. Le Poste hanno impugnato il decreto, ma il giudice di pace Enrica Isidori ha respinto il ricorso stabilendo il pagamento dell’intera somma a favore dell’utente assistito dall’avvocato Carlo Morricone. «Il rapporto», scrive il giudice nella sentenza, «soggiace alle previsioni codicistiche in materia di contratti ed è indiscutibile dunque che nessuna modifica alle condizioni contrattuali può essere unilateralmente apportata da Poste italiane, rimanendo primaria la volontà espressa al momento della sottoscrizione dei buoni. Ne consegue che se l’ufficio postale ha emesso un buono su condizioni vecchie, che però risultano in esso riportate e su tali condizioni si è formato l’accordo delle parti, la diversità con le prescrizioni ministeriali non può essere eccepita. E’ chiaro che la funzione propria dei buoni postali ha l’esigenza di rispondere alle richieste di coloro che li scelgono, pertanto le relative condizioni scelte non possono essere poi regolate in modo diverso da quelle che sono le condizioni rese note ed accettate dal risparmiatore». Aggiunge il giudice: «La corresponsione degli interessi va fatta secondo quanto indicato iscritto in detti buoni, nonostante il relativo regime fosse stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti. E’ risultato come dato certo che gli accordi tra le parti furono assolutamente diversi da quelli che vuol far credere Poste italiane in questa sede e che i clienti sottoscrissero un buono postale a condizioni assai diverse da quelle che oggi la opponente vorrebbe far apparire allo scopo di giustificare la decurtazione operata nella restituzione del capitale». (d.p.)
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