Non può aiutare il marito disabile Il giudice annulla il trasferimento

Bidella teramana vince il ricorso contro il ministero dell’Istruzione: il dirigente scolastico l’aveva spostata da una scuola primaria ad una dell’infanzia con un cambio dell’orario di servizio

TERAMO. Il dirigente scolastico la trasferisce in un’altra sede dove l’orario in vigore non le consente di assistere il marito disabile, ma il giudice del lavoro annulla il provvedimento «perchè il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede». E’ una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella emessa dal giudice del lavoro di Teramo Massimo Biscardi contro il ministero dell’ Istruzione dopo il ricorso presentato da una donna che lavora come bidella in una scuola del Teramano.

La donna, assistita dall’avvocato Francesco Orecchioni di Lanciano, si è rivolta al tribunale impugnando il trasferimento, contro la sua volontà, dalla scuola primaria alla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo in cui presta servizio. Nel ricorso la lavoratrice ha soprattutto evidenziato come il trasferimento «abbia arrecato un grave pregiudizio alla sua attività di assistenza continuativa nei confronti del coniuge disabile». Infatti la scuola dell’infanzia, essendo chiusa di sabato, comporta un maggior carico di lavoro giornaliero, con un orario di servizio che costringe la donna a rientrare nella propria abitazione molto più tardi «con», sostiene nel ricorso, «grave pregiudizio per l’attività di assistenza limitata solo alle ore serali».

Alle iniziali richieste di spiegazioni il dirigente scolastico ha risposto che il trasferimento, si legge nella sentenza del giudice, «è stato disposto tenendo conto delle esplicite e reiterate richieste di cambio sede o di assegnazione provvisoria; nell’interesse della dipendente in quanto ciò comportava un orario su cinque giorni (con sabato libero), mentre lo scorso anno era impegnata sei giorni alla settimana».

Ma per il giudice queste motivazioni non sono legittime. «In primis giova sottolineare», si legge a questo proposito nella sentenza, «come la ricorrente non abbia mai avanzato alcuna domanda di trasferimento. Tale circostanza è stata riconosciuta dal dirigente scolastico che si è giustificato asserendo che la medesima in un’occasione “aveva dichiarato in forte stato di agitazione, di voler cambiare sede”. In realtà la domanda di assegnazione provvisoria (nonchè di trasferimento o utilizzo) è atto a forma vincolata dal prodursi su un apposito modulo e nel rispetto delle forme e dei tempi di legge. Nel caso di specie non risulta che la stessa abbia mai prodotto alcuna istanza in tal senso. In secondo luogo si evidenzia che la ricorrente presta attività di assistenza al marito gravemente disabile, per cui la concentrazione dell’orario di servizio in 5 giorni comportando necessariamente un maggior carico di lavoro giornaliero costringe la ricorrente a far ritorno alla propria abitazione molto più tardi, con grave pregiudizio per l’attività di assistenza, che può essere svolta solo di sera. Pertanto il provvedimento di trasferimento disposto dalla convenuta non può essere certamente considerato un’agevolazione per la dipendente, ma ha per di più reso particolarmente ardua e difficoltosa l’attività di assistenza al marito disabile». Il giudice, dunque, ha accolto il ricorso della donna e ha ordinato al ministero di ricollocare la lavoratrice nella sua originaria sede di lavoro cancellando il provvedimento di trasferimento firmato dal dirigente scolastico.

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