Dall’età dei coniugi all’antica “fuitina” tutte le cause previste dalla Chiesa

3 Gennaio 2016

Non c’è solo la classica “impotenza assoluta e perpetua” dell’uomo a rendere nullo un matrimonio religioso. La celebrazione del matrimonio richiede anche che il consenso sia posto tra un uomo e una...

Non c’è solo la classica “impotenza assoluta e perpetua” dell’uomo a rendere nullo un matrimonio religioso. La celebrazione del matrimonio richiede anche che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili (ossia non inabilitate da impedimenti, per esempio psichici oppure a causa di violenza o di rapimento a scopo matrimoniale). I coniugi devono avere un’età minima, 16 per l’uomo e 14 per la donna, anche se il codice canonico dà facoltà alla Conferenza episcopale italiana d stabilire diversamente e questa, per la liceità, richiede per entrambi la maggiore età. Non deve esistere un vincolo ancora sussistente di un precedente matrimonio valido; e neppure uno dei due coniugi deve aver fatto voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso. Un altro aspetto considerato è la disparità di culto, ossia la mancanza di battesimo di uno dei due contraenti. In tale modo si intende favorire la vita di fede del cattolico; inoltre si è consapevoli della prevedibile maggiore difficoltà nella realizzazione della comunione di vita del matrimonio in presenza di grosse disparità quanto alla fede religiosa.