Ricorso Napoleone il Tar: competenza del giudice ordinario

Licenziamento dell’ex manager dell’università d’Annunzio ora potrebbe decidere il tribunale del lavoro di Chieti

CHIETI. Il Tar mette la parola fine al ricorso di Marco Napoleone in sede amministrativa. L’ex direttore generale dell’università D’Annunzio aveva fatto ricorso contro il licenziamento, dopo che il suo rapporto di lavoro era stato interrotto dal consiglio di amministrazione il 26 settembre dello scorso anno, quando il rettore era Franco Cuccurullo. La questione verteva sulla mancata approvazione del contratto del manager da parte dei componenti del cda. Dopo aver rifiutato le sospensive presentate dai legali di Napoleone, il tribunale amministrativo si è espresso con una sentenza che rimanda la competenza al giudice del lavoro. «Con questa sentenza, il Tar ha chiuso, ha definito il processo dicendo che non è il giudizio amministrativo a poter giudicare», spiega Gioia Vaccari, l’amministrativista romana legale della D’Annunzio. Una vittoria piena secondo la Vaccari. «Noi ci sentiamo soddisfatti», dice, «è la conclusione di questa fase amministrativa. A Napoleone faccio un “in bocca al lupo” se vorrà ricorrere al giudice del lavoro. È un suo diritto, ma se già il giudice ordinario ha ritenuto, a un esame sommario, che non ci fosse una fondatezza delle domande, figuriamoci in una sede di merito. L’errore», continua l’avvocato, «è quello di aver fatto un ricorso senza procedibilità, promosso davanti ad un giudice che non lo può esaminare perché non è la sua giurisdizione».

Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione, la Vaccari sottolinea che si tratta di «un’eccezione sollevata proprio dall’università D’Annunzio, ed è stata accolta perché la posizione che vantava Napoleone era una posizione di diritto soggettivo, e tutti gli atti impugnati, sia la delibera del cda del 26 settembre scorso, sia il successivo decreto rettoriale, che ha preso atto della cessazione del rapporto di fatto, sono atti paritetici, non autoritativi, sono atti negoziali».

Una diversa interpretazione della sentenza arriva dall’avvocato dell’ex direttore generale, Pierluigi Pennetta. «Con l’improcedibilità del ricorso», afferma il legale, «il Tar dice chiaramente che gli atti impugnati concernevano la revoca di un contratto di lavoro esistente tra le parti. Questo potrebbe avere una serie di conseguenze positive per Napoleone, compreso il risarcimento». Sull’esistenza dei contratti, la Vaccari torna a ripetere che «nessuno ha mai negato che ci fossero», e ribadisce che «la questione di fondo è che i contratti non sono stati approvati, e quindi sono inefficaci».(m.d.s.)

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