Processi a Ovidio «L’imputato è assolto: non andava esiliato»

26 Marzo 2017

di Nino Motta La relegazione di Ovidio a Tomi, durata 9 anni, è terminata con la morte. Ma Ovidio fu veramente colpevole e pagò giustamente la sua colpa o fu innocente? Da duemila anni ci si è posto...

di Nino Motta

La relegazione di Ovidio a Tomi, durata 9 anni, è terminata con la morte. Ma Ovidio fu veramente colpevole e pagò giustamente la sua colpa o fu innocente? Da duemila anni ci si è posto questo problema e ancora non si è riusciti a risolverlo.

Per rendere giustizia al suo figlio più illustre, Sulmona si è fatta promotrice di ben due processi. Entrambi si sono conclusi con l'assoluzione del poeta. Ora si attende che Roma faccia la sua parte, revocando la "relegatio". Come ha fatto Firenze, nel 2008, con Dante. La questione torna alla ribalta adesso mentre l’Abruzzo si accinge a celebrare il bimillenario della morte del poeta di Sulmona.

Il processo del 1967. Il primo processo, promosso dal Comune, in collaborazione con l'Accademia Cateriniana, si è celebrato il 10 dicembre 1967 al Teatro Caniglia . La giuria era presieduta da Francesco Della Corte, insigne latinista. Pubblica accusa il romeno Nicolae Lascu, grande studioso di Ovidio; difensore Francesco Arnaldi, docente di Letteratura latina all'Università di Napoli.

Il professor Lascu prima di iniziare la requisitoria definisce la sua «missione» di accusatore «molto ingrata» e «molto impopolare». E racconta un fatto per lui «oltremodo commovente»: molti amici e conoscenti, prima di partire dalla Romania, conoscendone il motivo, lo hanno pregato di «non essere molto severo con Ovidio nostro». E non lo è stato, tanto da far dire al presidente che la sua requisitoria era stata «molto blanda». «Evidentemente», ha osservato il difensore,«le telefonate ricevute dal professor Lascu prima di partire hanno servito a qualcosa!».

Il carmen e l’error. Ovidio nei "Tristia" attribuisce la sua condanna a due distinte colpe: un "carmen" e un "error". «Quest'ultimo», chiosa il presidente della giuria , «è un reato che ha colpito direttamente Augusto. Ma Ovidio non lo specifica. Dice solo che la sua "culpa" è di aver visto qualcosa che non doveva vedere. Dunque si è trattato solo di "stultitia", di un'imprudenza, non di "facinus", cioè di un delitto, quale sarebbe stato un complotto contro l'imperatore».

Il "carmen" è sicuramente l'Ars amatoria, in cui Ovidio si fa «maestro di turpe adulterio». Scritto una decina di anni prima, suscitò scandalo, perché ritenuto un poema «licenzioso e lascivo», in contrasto con la politica moralizzatrice perseguita da Augusto.

L'imperatore se l'era segnata al dito e l'"error" gli offrì il pretesto per saldare il conto con Ovidio. L'"error" di sicuro è collegato alla vicenda di Giulia minore, nipote di Augusto, che, accusata di adulterio, fu relegata alle isole Tremiti, lo stesso anno in cui Ovidio veniva esiliato.

Analoga sorte sei anni prima era toccata alla madre, Giulia maggiore. Per i giudici «l'error» non era una "culpa" giuridicamente perseguibile. Ma avendo offeso Augusto, è stata da lui punita «con la più blanda delle punizioni».

La relegatio. La "relegatio", infatti, non prevedeva né la perdita dei diritti civili né la confisca dei beni. La sentenza di assoluzione fu pronunziata dal presidente, professor Della Corte, davanti al monumento di Ovidio.

Il processo del 2011. Il secondo processo, che possiamo definire d'appello, è stato promosso dal Rotary club e da Fabricacultura ed è stato celebrato il 9 dicembre 2011 al Cinema Pacifico.

Gli atti sono stati pubblicati da "Amaltea", a cura di Raffaele Giannantonio ed Anna Berghella. Il volume contiene, tra l'altro, anche un'interessante pièce teatrale sulle trame ordite da Livia, moglie di Augusto, per sbarazzarsi di Ovidio, che avversava la candidatura del figlio Tiberio alla guida dell'Impero, messa in scena prima del dibattimento.

A pronunciarsi sulla colpevolezza o innocenza del poeta stavolta non sono degli insigni latinisti, ma dei profondi conoscitori del diritto.

Il presidente della giuria, infatti, è il giudice Franco Cavallone e a rappresentare l'accusa e la difesa sono due principi del Foro di Sulmona: l'avvocato Giovanni Margiotta e l'avvocato Vittorio Masci.

Due i capi di imputazione. Il primo (il carmen) configura il reato di corruzione dei costumi e della pubblica moralità. Il secondo (l'error) il reato di oltraggio alla persona del principe e di attentato alla sua sicurezza.

La pubblica accusa sposa la tesi della partecipazione diretta di Ovidio, insieme ad altri congiurati, a un attentato alla vita di Augusto. A far parte della congiura anche esponenti della famiglia dell'imperatore.

«Fu questo il motivo», sostiene l'avvocato Margiotta nella sua requisitoria, «per cui Augusto non esplicitò mai la motivazione della sanzione inflitta al poeta.

Diversamente avrebbe dovuto ammettere che alla congiura avevano partecipato anche i suoi strettissimi congiunti».

Il primato dello Stato. Il pubblico ministero chiede che venga emessa una sentenza di colpevolezza per «riaffermare il primato dello Stato sulle esigenze dei singoli».

Nella sua appassionata arringa l'avvocato Masci tenta di demolire l'impianto accusatorio.

«Se i Romani», si chiede il difensore del poeta, «in barba alle leggi di Augusto, avevano abbandonato l'antica severità dei costumi, dandosi alla bella vita, se i matrimoni erano in calo e non si facevano più figli, era tutta colpa di Ovidio? Non raccontiamoci favole. Ovidio era solo un poeta e la pena a lui inflitta da un dittatore, quale l'imperatore dimostrò di essere, ricorda tanto le repressioni dei despoti moderni che vedono spesso nella libertà di espressione un concreto pericolo al loro opprimente potere».

La stoccata finale l'avvocato Masci l'assesta col secondo capo d'imputazione: «Se veramente Ovidio avesse partecipato all'organizzazione di un attentato ad Augusto, avrebbe potuto mai la pena essere tanto mite? E gli altri congiurati chi sarebbero? La verità è che l'accusa si fonda solo su ipotesi prive di testimonianze. Ovidio pertanto va ritenuto non colpevole» . I giudici d'appello dichiarano la "relegatio" illegittima, in quanto non ratificata dal Senato, assolvono Ovidio da ogni reato a lui ascritto, in quanto «l'accusa non ha fornito alcuna prova della colpevolezza dell'imputato», e ordinano la "revoca" della "relegatio".

Il silenzio di Roma. Il 16 marzo 2012, la sentenza è stata recepita dal consiglio comunale di Sulmona e trasmessa a quello di Roma, che rappresenta idealmente il Senato romano, perché revochi la "relegatio" di Ovidio. Ma il documento è rimasto chiuso nel cassetto prima di Alemanno e poi di Marino. La sindaca Raggi lo tirerà fuori?

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