Bocciato a scuola, no al risarcimento 

Il Tar respinge la richiesta di danni: nessun pregiudizio sofferto dal minore dal mancato passaggio alla classe successiva

L’AQUILA. Il figlio, che nel 2011 frequentava la prima media, fu bocciato. I genitori contestarono il provvedimento della scuola aquilana ricorrendo al Tar e chiedendo da un lato la promozione del ragazzo in seconda media e dall’altro il risarcimento del danno sofferto «in conseguenza dei provvedimenti impugnati e ad esso connessi e dalla complessiva condotta dell’amministrazione scolastica». I giudici amministrativi respinsero la sospensiva della bocciatura anche perché, al momento della decisione, il nuovo anno scolastico era abbondantemente iniziato e quindi anche un’eventuale promozione non avrebbe avuto effetti pratici. I genitori, a quel punto, hanno rinunciato alla prima richiesta, ma hanno confermato quella relativa al risarcimento danni. Il Tar, dopo 9 anni, ha detto no. Il ricorso era sia contro il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sia contro l’Istituto comprensivo scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentato dal ragazzo. Il ricorso veniva motivato dalla «violazione e falsa applicazione dell’articolo 34 della Costituzione (che recita: la scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi), eccesso di potere, carenza e insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento». In sostanza veniva censurato il fatto che «l’amministrazione scolastica è stata inadempiente agli obblighi informativi che le competono al fine di garantire l’effettività della partecipazione scolastica del minore e di garantirgli opportune occasioni di sviluppo culturale rivolte al conseguimento di adeguata istruzione per il raggiungimento di una preparazione culturale di base e pone le premesse per l’ulteriore educazione permanente e ricorrente». Il Tar, nell’udienza del 20 gennaio, ha deciso che «la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, asseritamente subìto dal minore deve essere respinta. I ricorrenti non forniscono prove relative al pregiudizio sofferto dal minore per la mancata ammissione alla classe successiva. La sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile dev’essere infatti dimostrata anche nel caso in cui derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti oppure di diritti inviolabili della persona, ciò in quanto costituisce un danno conseguenza e non un danno evento. Infatti il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cosiddetto esistenziale, dev’essere provato e deve consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. Ne consegue che il fatto dev’essere circostanziato e deve riferirsi a episodi specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale e ipotetico. Anche il pregiudizio all’onore e alla reputazione non è un danno risarcibile e va pertanto individuato non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale dev’essere provata e la sua liquidazione dev’essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima. Nel caso in esame, nulla risulta dedotto e comprovato in relazione al nocumento subìto dall’alunno per via della non ammissione alla classe successiva. Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria», concludono i giudici.
©RIPRODUZIONE RISERVATA