Quarto Cantone, spuntano i primi ricorsi 

Le buste della gara d’appalto sono ancora chiuse, intanto il Tar conferma l’esclusione di un’impresa

L’AQUILA. Le buste con le offerte della gara d’appalto non sono state ancora aperte ma sui lavori del Quarto Cantone si allunga già l’ombra dei ricorsi al Tar. A presentare il primo – che è stato respinto (ma c’è sempre l’appello al Consiglio di Stato) – è stata una delle ditte che, dopo l’esame da parte della commissione amministrativa, era stata esclusa e quindi la sua offerta non potrà essere valutata dalla commissione tecnica la cui prima riunione, prevista l’8 ottobre, è saltata a causa dell’emergenza Covid.
Nel ricorso contro il Provveditorato alle opere pubbliche (stazione appaltante) si chiedeva l’annullamento del verbale di gara del 7 settembre 2020 «nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della costituenda Ati dalla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di recupero del complesso edilizio del Convitto nazionale, della Camera di commercio e della Provincia, comprendente gli uffici, l’ex Liceo classico e la biblioteca Tommasi, danneggiati dal terremoto».
I giudici amministrativi hanno detto no al ricorso con una lunga e dettagliata motivazione.
«Vero che», scrive il Tar, «in base al principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, la presentazione di una cauzione provvisoria d'importo insufficiente, incompleta o non conforme non costituisce mai causa di esclusione. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che la cauzione costituisca, non un mero elemento a corredo dell’offerta, ma una sua parte integrante. Ciò perché si pone come strumento di garanzia della serietà e affidabilità dell’offerta che vincola le imprese partecipanti a una gara pubblica all’osservanza dell’impegno assunto a rispettarne le regole, mediante l’anticipata liquidazione dei danni subiti». Inoltre, c’è la questione della durata della garanzia e su questo i giudici affermano: «Nel caso concreto la decisione di stabilire la durata della cauzione provvisoria in 365 giorni si rivela corretta in quanto fa riferimento alla durata presumibile del procedimento che nel caso in decisione è condizionata sia dalla natura dei lavori da affidare – riguardanti un complesso immobiliare di interesse storico-artistico, con conseguente difficoltà delle valutazioni tecniche dei progetti che saranno presentati – sia dal criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa stabilita dal bando che potrebbe determinare l’apertura del subprocedimento di verifica dell’anomalia. Considerato, infine, che il provvedimento impugnato poggia su due diversi e autonomi profili di irregolarità, il ricorso è respinto». (g.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.