Rumori, il Comune deve risarcire 68 residenti per 450mila euro

25 Ottobre 2024

È l’esito della causa avviata nel 2022 dagli abitanti della zona che chiedevano due milioni di danni Per il giudice Medica «i provvedimenti adottati dall’ente tra il 2015 e il 2021 sono stati insufficienti»

PESCARA. Il Comune di Pescara dovrà risarcire 68 residenti della zona della movida cittadina e dovrà sborsare circa 450mila euro oltre gli interessi. Lo ha deciso il giudice civile Patrizia Medica, con una sentenza che diventa un primo pilastro sulla vicenda dei rumori molesti al centro di Pescara, causa avviata nel 2022 proprio a seguito del ricorso presentato da 68 residenti che lamentavano l’immobilismo dell’amministrazione comunale sull’argomento, per «aver omesso di adottare provvedimenti idonei a eliminare tali disagi ed assunto, talvolta, provvedimenti che avevano persino aggravato la situazione», chiedendo oltre 2 milioni di risarcimento danni.
L’arco temporale preso in considerazione dal tribunale va dal luglio del 2016 al dicembre del 2021 (con l'esclusione del 2020 a causa del Covid), periodo nel quale sono stati eseguiti rilevamenti e misurazioni dell’inquinamento acustico sia da un esperto nominato dai ricorrenti, sia dall'Arta che ha «accertato il livello continuo equivalente di pressione sonora, prodotto da tutte le sorgenti rumorose presenti nell'area di rilevamento».
Da qui le responsabilità del Comune: «L’esame dei filmati registrati dai ricorrenti nel periodo che va dal 2015 al 2021», scrive il giudice, «e i rilievi effettuati da Arta e dal Centro Sicurezza Lavoratori per conto del Comune di Pescara ai fini della “Mappatura acustica strategica”, dimostrano che i provvedimenti adottati dal Comune, per la riduzione del rumore intollerabile, sono stati del tutto insufficienti. Il limite imposto alla chiusura dei locali, 0,30 da lunedì a giovedì e 1.00/2.00 nei giorni di venerdì e sabato, non tiene conto del fatto che il superamento dei limiti di emissioni acustiche si verifica prima dell’orario di chiusura dei locali». E che l’amministrazione non abbia fatto nulla per risolvere il problema lo sottolinea lo stesso giudice quando scrive che «va segnalato che, a fronte della situazione di rilevante impatto acustico sopra descritta, il Comune di Pescara era stato in grado di allegare solo 8 verbali, elevati dal 2016 al 2022, per violazioni contestate nei confronti di esercenti attività di ristorazione e vendita di bevande, presenti nell’area che ruota attorno al mercato coperto di piazza Muzii».
E anche parlando della quantificazione del danno il giudice sottolinea come «l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili, può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo pregiudizio medico legale o un mutamento delle proprie abitudini di vita tenuto conto del fatto che l’inquinamento acustico si concentra nel fine settimana e nei giorni festivi».
Una sentenza che sarebbe già stata acquisita dalla procura di Pescara che sta conducendo una parallela inchiesta penale sulle presunte omissioni del Comune riguardo all’inquinamento acustico, della quale si sta occupando direttamente il procuratore Giuseppe Bellelli. A denunciare furono gli stessi cittadini riuniti sotto l'associazione “Tranquillamente Battisti”: indagine che stanno portando avanti i carabinieri forestali che già dalla scorsa estate hanno acquisito ogni documento utile per arrivare, in tempi brevi, a una possibile chiusura dell’inchiesta che vede coinvolti i vertici del Comune, sindaco in testa. E fra tutti le relazioni dell’Arta che già nel 2022 aveva chiarito che non avrebbe eseguito nuovi monitoraggi in quanto «si è ritenuto superfluo ripetere monitoraggi in assenza di provvedimenti concretamente messi in atto dal Comune, che potessero aver significativamente inciso sulla situazione di diffuso superamento dei limiti già riscontrata nel 2021».