Licenziata dopo il no al trasferimento Il giudice la riassume

18 Aprile 2018

La Corte d’appello accoglie il ricorso di un’invalida «Deve rimanere nel posto più vicino al suo domicilio» 

TERAMO. Negli ultimi tempi ci sono soprattutto gli abusi a caratterizzare la legge 104 sulle cronache. Ma per la giurisprudenza la normativa resta, nei suoi principi fondamentali, baluardo di diritti per disabili e loro familiari. E le conferme sono continue. L’ultima arriva dalla corte d’Appello dell’Aquila (sezione lavoro) che nel ribaltare una sentenza del tribunale di Teramo ha accolto il ricorso di una lavoratrice disabile licenziata dopo che aveva rifiutato il trasferimento a Milano.
Il caso è quello di una donna teramana di 50 anni che per 13 anni ha lavorato come commessa in un punto vendita di una grossa catena commerciale. La donna ha una invalidità civile del 75% e per questo da tempo usufruisce della legge 104 che, tra le altre cose, prevede per il datore di lavoro l’obbligo di trasferimento nella sede più vicina al domicilio del lavoratore. Una volta chiuso il punto vendita in cui la donna lavorava, l’azienda ha disposto il trasferimento in una sede pescarese ma con la riduzione dell’orario di lavoro da full-time a part-time. La donna non ha accettato la riduzione e l’azienda le ha comunicato che per mantenere l’orario pieno sarebbe stata trasferita fuori regione. Al rifiuto è arrivato il licenziamento. La donna, assistita dall’avvocato Sigmar Frattarelli, ha impugnato il provvedimento davanti al giudice del lavoro di Teramo che però l’ha respinto. Decisione ribaltata in Appello con i giudici (collegio presieduto da Rita Sannite, a latere Maria Luisa Ciangola e Luigi Santini) che hanno accolto il ricorso dichiarando illegittimo il licenziamento e stabilendo il diritto della lavoratrice ad essere assegnata alla sede più vicina al suo domicilio «proprio perchè si tratta di un diritto riconosciuto dalla legge 104 ai soggetti disabili» . Stabilendo che: «Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto a tempo pieno in parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. La norma nazionale, interpretata alla luce di quella comunitaria, impone di ritenere che il datore di lavoro che licenzi il lavoratore che rifiuta la riduzione di orario ha l’onere di dimostrare che sussistono effettive esigenze economico-organizzative in base alle quali la prestazione non può essere mantenuta a tempo pieno ma solo con l’orario ridotto, nonchè il nesso causale tra queste e il licenziamento. Nel caso di specie nessuna prova è stata data in tal senso dalla datrice di lavoro».
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