Post-sisma, nuove scadenze per le aziende 

C’è il via libera alla proroga dei termini sul mantenimento delle strutture produttive temporanee

TERAMO . La cabina di coordinamento per il post-sisma, riunita dal commissario Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa sull’ordinanza che introduce novità nella ricostruzione privata. Sono previsti nuovi termini per chi desidera conservare le strutture temporanee produttive realizzate dopo il terremoto. Si tratta di strutture, comprese le stalle provvisorie, che hanno ospitato le attività economiche a causa dell’inagibilità degli edifici originari e che in molti casi sono tutt’ora funzionanti. L’ordinanza, che va a integrare le precedenti modifiche al Testo unico della ricostruzione privata, nonché l’ordinanza 9 del 14 dicembre 2016, vuole dare la possibilità agli imprenditori di decidere se conservare o meno queste strutture, dettando modalità e termini. La data del 31 marzo, entro cui demolire le strutture provvisorie, è posticipata al 30 settembre.
La norma indica poi la possibilità all’imprenditore che fruisce della struttura delocalizzata e che non voglia demolirla, di fare richiesta per mantenerla per un periodo massimo di sei anni. Le richieste di conservazione provvisoria delle strutture temporanee possono essere presentate fino al 31 ottobre se gli interventi sull’edificio originario sono conclusi entro il 30 settembre oppure entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori qualora gli interventi sull’edificio originario non siano conclusi o avviati al 30 settembre. Altre modifiche del Testo unico a riguardano alcune possibilità aggiuntive per le attività agricole e produttive che devono ricostruire più edifici. Per le attività agricole è stata introdotta la possibilità di eseguire gli interventi sugli edifici dell’impresa in modo unitario, tramite la presentazione di una sola domanda e l’affidamento dell’esecuzione dei lavori a un’unica ditta appaltatrice. L’intervento unitario è realizzabile anche in relazione a un complesso immobiliare con destinazione d’uso produttiva. In questo caso, la ricostruzione degli edifici può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri immobili di proprietà del richiedente oppure con accorpamento degli stessi. In presenza di unico titolo edilizio, è consentita la presentazione di una unica domanda con affidamento dell’esecuzione dei lavori a un’unica impresa.