Gira in Jaguar, ma non mantiene l’ex moglie e la figlia: condannato

24 Maggio 2019

Un anno di carcere per un uomo che lascia la famiglia senza soldi dopo la fine del matrimonio Il giudice: «Ha dimostrato totale indifferenza per i doveri di genitore». E scatta il maxi risarcimento

CHIETI. Girava in Jaguar, ma non dava neanche un centesimo all’ex moglie e alla figlia piccola. Un provvedimento del tribunale di Chieti lo obbligava a versare un assegno di mantenimento mensile di 1.000 euro totali, eppure lui ha fatto finta di niente per tre anni. G.S., 55 anni, è stato condannato a un anno di carcere e a pagare 39.600 euro di risarcimento alla donna, che si è costituita parte civile con l’avvocato Anna Lisa Bucci. «L’imputato ha dimostrato la sua totale indifferenza per i doveri della genitorialità», scrive il giudice Luca De Ninis.
Durante il processo, la donna ha riferito che l’ex marito – dal quale ha divorziato – «non ha mai versato le somme stabili dal tribunale», è riportato in sentenza. «Non avendo altre risorse, e non potendo dedicarsi alla ricerca di lavoro per necessità di provvedere alla figlia nata nel 2008, dovendo pagare anche un affitto mensile di 450 euro, la donna è sempre dovuta ricorrere ad aiuti esterni, a lei offerti da un’amica, da sua madre e dai suoi fratelli». Non solo: la parte civile ha raccontato che «l’imputato lavora in un’agenzia immobiliare, a suo dire gestita dal marito tramite un prestanome, e che durante il matrimonio i redditi erano sufficienti e il tenore di vita era buono. Ha aggiunto di averlo visto alla guida di un’autovettura Jaguar di alta gamma e cilindrata, della quale sono state allegate alcune fotografie». L’ex moglie ha ribadito di essersi recata più volte nell’agenzia immobiliare «per reclamare l’assegno previsto dal tribunale, ma di esser stata allontanata con la minaccia di far intervenire i carabinieri. Ha spiegato che l’ex marito le ha obiettato di non poterle dare nulla perché ha un’altra figlia da mantenere». Secondo il giudice, «gli elementi acquisiti permettono di fondare un giudizio di penale responsabilità di G.S.. La condotta dell’imputato di evitare qualsivoglia contributo economico per il mantenimento dell’ex moglie e della figlia minore oggi di 10 anni non può trovare alcuna giustificazione, risultando dimostrato sia lo stato di bisogno in cui hanno versato e versano tuttora le parti civili, sia il presumibile percepimento di redditi continuativi da lavoro, da parte dell’imputato, sia pure sottratti ad ogni forma di tracciabilità».
L’imputato non ha fornito una versione diversa dei fatti, dunque «deve ritenersi pienamente provata sia la sussistenza dell’attività di gestione di agenzia immobiliare, della quale la moglie è perfettamente a conoscenza per averne constatato la redditività nel periodo della pregressa convivenza, sia la possibilità e necessità di corrispondere l’intero importo dell’assegno stabilito in sede civile».
G.S. ha precedenti penali per lo stesso reato, «il che lascia supporre che si tratti di altre persone offese e di almeno un’altra moglie divorziata, quindi che l’imputato abbia acquisito l’abitudine di disinteressarsi delle relazioni familiari una volta pervenute al fallimento». Nei confronti del 55enne, conclude il giudice, «non può essere concessa la sospensione condizionale della pena». E ora dovrà pagare alla moglie anche i danni morali.