Il giudice alla banca: via le segnalazioni sui crediti contestati

19 Febbraio 2018

LANCIANO. L’istituto di credito segnala alla Centrale Rischi della Banca d’Italia la società che l’ha citata in giudizio per usura bancaria. Il tribunale di Lanciano dichiara illegittima la...

LANCIANO. L’istituto di credito segnala alla Centrale Rischi della Banca d’Italia la società che l’ha citata in giudizio per usura bancaria. Il tribunale di Lanciano dichiara illegittima la segnalazione e condanna la banca a cancellare il nominativo della società. La sentenza è stata emessa, nei giorni scorsi, dal collegio presieduto da Cleonice Cordisco.
Una società del settore alberghiero, operante nel bacino del Fondo Valle Alento, cita in tribunale un istituto di credito per presunti interessi usurari. L’azienda, del tutto solida dal punto vista finanziario e patrimoniale, aveva sospeso i pagamenti, essendo addirittura a credito verso la banca per tutti gli interessi già versati. Ma durante la vertenza – ad oggi ancora in corso – l’istituto di credito, invece di restituire le somme che, secondo la società, sarebbero state illecitamente riscosse, senza alcun preavviso provvede a segnalare a sofferenza la stessa società alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, di fatto precludendole l’accesso al credito con tutto il sistema bancario. Tale segnalazione innesca, infatti, una sorta di effetto domino: tutti gli istituti bancari con i quali l’azienda, segnalata come inaffidabile e insolvente, intrattiene rapporti, revocano immediatamente le linee di credito concesse e nessun altro istituto bancario concede credito. La conseguenza è un’improvvisa crisi di liquidità per l’imprenditore.
La società, tramite l’avvocato Dario Nardone del foro di Pescara, ha proposto un ricorso d’urgenza, a causa in corso, sostenendo l’illegittimità della segnalazione a sofferenza «la quale, con tutta evidenza», sostiene il legale, «era stata effettuata per ripicca e nell’intento di costringere la società al pagamento degli interessi usurari». Il giudice monocratico del tribunale di Lanciano ha rigettato il ricorso, contro il quale la società ha proposto immediato reclamo al collegio: una sorta di appello davanti allo stesso tribunale che però decide in composizione collegiale. «Il collegio ha ribaltato la decisione del giudice monocratico confermando le tesi difensive», dice Nardone, «e affermando esplicitamente principi di diritto a tutela della clientela bancaria destinati a fare scuola». E cioè che la segnalazione a sofferenza di un’impresa in Centrali Rischi della Banca d’Italia deve essere preceduta dalla comunicazione di preavviso e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo del cliente nel pagamento del debito, soprattutto, come nel caso in esame, quando il credito è contestato, ma presuppone una valutazione complessa da parte della banca dalla quale si evinca oggettivamente lo stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente e la riscossione del credito a rischio.
La banca è stata condannata a provvedere all’immediata cancellazione del nominativo della società nella Centrale Rischi, con efficacia retroattiva. (s.so.)
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