Musicista ucciso, inflitti 30 anni I giudici: assassino freddo e lucido

29 Aprile 2022

Emanuele Cipressi colpì al collo Fausto Di Marco, davanti a un locale, con una bottiglia di vetro rotta La Cassazione: «Nessuna attenuante, non si è mai pentito e non ha risarcito i parenti della vittima»

CHIETI. Dopo cinque anni, sei mesi e diciotto giorni, la Cassazione mette la parola fine su uno degli omicidi che più ha colpito l’immaginario collettivo dei teatini: Emanuele Cipressi merita trent’anni di carcere perché, mostrando «lucidità e freddezza», sgozzò in strada il musicista Fausto Di Marco con il collo di una bottiglia rotta. La quinta sezione penale conferma definitivamente il giudizio della Corte d’assise d’appello di Perugia che, su precedente indicazione della Cassazione, aveva riesaminato il caso e riportato la pena al massimo previsto in un processo con il rito abbreviato, cancellando lo sconto a 16 anni deciso dai giudici di secondo grado dell’Aquila con la concessione delle attenuanti generiche. Anche per la Suprema Corte, dunque, non merita alcun beneficio il giovane – oggi 29enne – che, il 9 ottobre del 2016, tolse la vita al 40enne Di Marco in via Pescara, a Chieti Scalo. Il musicista aveva passato la serata in giro per locali, così come aveva fatto Cipressi. I due si incontrarono all’esterno di un circolo privato, il Tre assi, che ora ha chiuso i battenti. Di mezzo c’era anche un’amica di Cipressi, con la quale Fausto stava parlando e che, secondo il killer, la vittima avrebbe infastidito. L’omicida si allontanò dal luogo del delitto: polizia e carabinieri, su ordine del pm Giancarlo Ciani, lo fermarono il pomeriggio successivo nella sua abitazione di via Pescasseroli.
LE MOTIVAZIONI
Due giorni fa, sono state pubblicate le motivazioni. «La giovane età dell’imputato, di per sé, non può giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche», è la premessa, «rendendosi necessario l’accertamento dell’influenza della condizione giovanile sulla personalità del soggetto, tale da determinare una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile».
«LUCIDO E DETERMINATO»
Nel caso di Cipressi, «le modalità della condotta sono ritenute dimostrative non soltanto della lucida determinazione aggressiva, ma anche del pieno possesso di cognizioni e capacità tipiche di chi ha già percorso plurime esperienze di vita in contesti “da adulto”».
L’ARMA DEL DELITTO
L’assassino, infatti, riuscì a «procacciarsi rapidamente un’arma bianca, frantumando abilmente un oggetto comune come una bottiglia di vetro, così da conservarne in mano quella parte necessaria a costituire una micidiale offesa». La Cassazione (presidente Giuseppe De Marzo, relatore Renata Sessa) condivide il ragionamento della Corte d’assise d’appello di Perugia secondo cui la fuga di Cipressi dopo il delitto è «un elemento dimostrativo della consapevolezza dell’irreparabile gravità delle conseguenze della propria azione e della lucidità mantenuta in un contesto così drammatico, tipica di quegli adulti che hanno acquisito particolare robustezza emotiva per essere già venuti in contatto con vicende difficili».
L’SMS INVIATO AL TESTIMONE
Alle 12.30 del giorno successivo all’omicidio, Cipressi inviò un sms alla testimone E.P. chiedendole di andare a prendere un caffè. Anche questo dettaglio «è comunque indicativo quantomeno della lucidità con cui l’imputato ebbe a gestire anche le fasi successive all’omicidio. L’espressione adoperata da Cipressi è indicativa di un approccio denotante tranquillità e una indubbia capacità di autocontrollo e di gestione della situazione, e non, certamente, di uno stato di terrore dovuto a un’incompleta maturità psichica».
«NESSUN PENTIMENTO»
Tirando le somme, nessuna attenuante può essere concessa alla luce «della connotazione in negativo della modalità dell’azione (attuata “a freddo”), della gravità del danno (la perdita di un adulto ancor nel pieno vigore della vita), dell’intensità del dolo (la particolare violenza del colpo inferto con un “tagliente atipico” conficcatosi in profondità), della capacità a delinquere e, infine, della condotta contemporanea e susseguente al reato». Senza considerare «l’assenza di segni di pentimento» e «la mancanza di iniziative risarcitorie nei confronti dei parenti della vittima».