Lo “sconto” all’investitore di Sofia, il giudice: «Era girata dall’altra parte»

Le motivazioni della condanna a 3 anni per l’automobilista che investì la 15enne. L’incidente dovuto al comportamento dell’imputato, ma spunta «la tragica disattenzione» della vittima
PESCARA. Arrivano a tempo di record le motivazioni della sentenza con la quale il gup Francesco Marino due giorni fa ha condannato, per l’omicidio stradale della quindicenne Sofia Di Dalmazi (l’investimento si verificò il 3 dicembre 2024), il commercialista di Francavilla al Mare A.S., 42 anni, a tre anni di reclusione, con sospensione della patente per due anni, e al risarcimento in favore delle parti civili costituite (i familiari di Sofia assistiti dall’avvocato Luca Torino Rodriguez, e l’Associazione vittime della strada difesa da Alessandro Palucci). Nella sentenza, ed è facile immaginare che aggiungerà dolore al dolore ai familiari della quindicenne, il giudice ha riconosciuto la responsabilità del conducente della T-Roc, ma anche una sorta di distrazione, da parte della vittima, nel momento in cui decise di attraversare la strada per raggiungere, dal lato opposto, il padre che l'attendeva per riportarla a casa. Una distrazione, o disattenzione, che ha portato il giudice, in applicazione della legge, a dare un piccolo sconto di pena all'imputato rispetto ai 4 anni chiesti dall’accusa.
«A fronte di una condotta di guida rimproverabile a titolo di colpa specifica (mancata osservanza del limite di velocità) e generica (condotta di guida disattenta, che non gli consentì di organizzare una manovra di emergenza per evitare l'impatto con il pedone)», scrive il giudice in sentenza, «vi sono comportamenti rimproverabili anche al pedone investito. Infatti, l’attraversamento è avvenuto su un tratto privo di strisce pedonali che si trovavano a circa 18,20 metri dal punto scelto da Sofia per transitare sulla via Falcone e Borsellino. Inoltre, dal video registrato dalla telecamera di sorveglianza, si vede che Sofia ha attraversato volgendo lo sguardo verso destra, ossia verso la direzione opposta a quella di provenienza dell'auto investitrice».
«Ma anche a prescindere dall’immagine ripresa dal fotogramma», prosegue il giudice, «è comunque evidente che Sofia non ha visto sopraggiungere l'auto investitrice per la semplice ragione che, se l’avesse fatto, avrebbe sicuramente interrotto il suo attraversamento, scongiurando l’esito fatale che ne derivò. Pertanto, se è vero che dal punto di vista del conducente dell’auto era possibile avvistare il pedone a distanza di oltre 38 metri, vale la reciproca, ossia che il pedone ha avuto la possibilità di vedere il sopraggiungere dell’auto ad una distanza tale da consentirle di arrestare immediatamente il suo attraversamento, il che avrebbe impedito l’urto mortale».
E aggiunge il gup che «la tragica disattenzione della stessa vittima, pertanto, rappresenta un contributo causale colposo alla verificazione del sinistro comunque addebitabile in modo preponderante ad un comportamento colposo dell’imputato». Una circostanza che ha fatto scattare l’attenuante speciale di riduzione di un quarto della pena (poi ridotta ulteriormente di un terzo per la scelta del rito abbreviato). Ma sulla responsabilità dell’imputato (difeso dall’avvocato Peppino Polidori) non si discute e il giudice spiega anche perché non gli ha concesso le attenuanti generiche in quanto l'automobilista «stava circolando in un tratto cittadino dove sono presenti uffici, esercizi commerciali ed anche un parco pubblico, il che comporta l’attraversamento di pedoni», senza contare la velocità che era doppia rispetto ai limiti imposti in quel tratto di strada. «Se avesse tenuto la velocità consentita l’urto non si sarebbe verificato poiché il pedone sarebbe riuscito a sottrarsi da qualsiasi interferenza con l'auto investitrice».
Il giudice parla anche del meccanismo automatico di “front assist” presente nella vettura che innesca la frenata quando il conducente non effettui una frenata volontaria. «In ogni caso, deve ritenersi che il conducente non abbia reagito prontamente alla vista del pedone che entrò nel suo campo visivo quando era distante circa 38 metri». E Marino spiega anche che «la disattenzione non fu dovuta all’utilizzo del telefono cellulare», in quanto la consulenza ha accertato che il telefono non era attivo al momento del sinistro.
Sulla mancata concessione della provvisionale il giudice Marino spiega poi che «l’offerta reale da parte di Allianz Assicurazioni per conto dell’imputato, di una somma rilevante alle parti civili più strettamente legate alla vittima (madre, padre e fratello), appare idonea a ristorare il danno morale patito e quindi esaurire l’ambito di valutazione del danno liquidabile in questa sede processuale a titolo di provvisionale». Il risarcimento danni è stato comunque riconosciuto, ma va dunque definito in sede civile.
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