Prende l’incentivo per vivere a Montebello di Bertona, ma poi non ci va: nei guai un 51enne

L’uomo, originario di Penne, è finito davanti al giudice per falso e truffa ai danni della Regione. Contro di lui le dichiarazioni dei vicini, del postino e dello spazzino: mai visto. Ma alla fine viene assolto
PESCARA. Si parla tanto di spopolamento delle zone interne e di incentivi economici per far sì che alcuni piccoli centri, soprattutto delle zone montane, tornino a vivere. Ma per ottenere questi incentivi (stabiliti dalla Regione Abruzzo in 2.500 euro per tre annualità) l’unico requisito fondamentale è che l’interessato risieda effettivamente nel paese dove ha deciso di andare a vivere e che vi rimanga per almeno 5 anni. E quando questo elemento imprescindibile viene a mancare, scatta l’inchiesta e si rischia il processo.
Ed è quello che è accaduto a un libero professionista (come si sarebbe definito l'interessato), originario di Penne, 51 anni, finito davanti al gup di Pescara per rispondere delle due contestazioni stilate dal procuratore aggiunto Anna Rita Mantini: e cioè falso e truffa ai danni della Regione Abruzzo. Difeso dall’avvocata Gianna Giannini, l’imputato è stato però assolto dal giudice Francesco Marino, nonostante le testimonianze raccolte dalla procura fossero tutte concordanti nel sostenere che l’imputato non avesse mai risieduto in quella specie di casa a Montebello di Bertona, e quindi avesse percepito indebitamente la prima annualità dell’incentivo: assolto, quindi, per una semplice questione tecnico-giuridica valutata dal giudice. Ma andiamo con ordine.
A sollevare la questione fu l’ufficio anagrafe del Comune montano con una segnalazione alla Questura di Pescara: l’imputato aveva allegato alla domanda una dichiarazione di ospitalità del proprietario dell’immobile, ritenuta artificiosa dall’ufficio comunale. Ma per arrivare a confezionare le carte che hanno poi portato l’uomo davanti al gup, la procura ha svolto una serie di accertamenti che il giudice, nella sua sentenza, evidenzia, affermando che «deve ritenersi certo che l’imputato non abbia mai collocato la sua residenza effettiva in Montebello di Bertona e che, pertanto, abbia richiesto e ottenuto l’iscrizione all'anagrafe unicamente per fruire indebitamente degli incentivi economici previsti dalla legge regionale».
In sentenza si riportano anche gli accertamenti svolti: l’imputato non è mai stato trovato presso il domicilio «in evidente stato di abbandono», aggiunge il giudice; le dichiarazioni rese dai vicini di casa che hanno riferito che l’imputato si faceva vedere saltuariamente a Montebello e che non avrebbe mai dormito presso l’immobile; persino la dichiarazione del netturbino che ha riferito di non aver mai ritirato l’immondizia dalla sua abitazione. E ancora, dai tabulati telefonici si è visto che il cellulare dell’imputato, in 4 mesi, non ha «mai generato traffico connettendosi alle celle telefoniche che servivano il territorio di Montebello».
E c’era anche il fatto che il proprietario di casa aveva dichiarato di non aver mai sottoscritto la dichiarazione di locazione anche se ha ammesso di averlo ospitato. Ma proprio questa dichiarazione ha fatto cadere l’accusa di falso e portato poi all’assoluzione, in quanto una perizia ha dimostrato che quella firma non fu apposta dall’imputato falsamente, e quindi è probabile che quella dichiarazione sia stata effettivamente sottoscritta dal proprietario (anziano) che l’ha poi disconosciuta, come sostenuto dal giudice. Da qui arriva la derubricazione del reato di truffa (perché non ci fu l’induzione in errore della pubblica amministrazione che qualifica quel reato) in indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
E siccome la norma dice che se la somma percepita indebitamente è inferiore a 4.000 euro, cade la questione penale e resta in piedi solo quella amministrativa. Ed ecco che il gup ha assolto dal falso, perché il fatto non sussiste, e dalla truffa, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (dopo la derubricazione). L’unica cosa che poteva fare e ha fatto il giudice è stata quella di trasmettere gli atti al Prefetto di Pescara per le decisioni di conseguenza: per far pagare all’imputato la prevista sanzione pecuniaria che non può superare il triplo del beneficio conseguito.
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